LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16
DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ
Art. 39
Sanzioni per altre violazioni
1. Ogni altra violazione alle prescrizioni stabilite dalla presente legge o dagli atti di Giunta regionale previsti all'articolo 3, comma 2 è punita con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 400,00.
Note del Redattore:
Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.