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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ

TITOLO III
AUTORIZZAZIONI
Art. 16
Autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera e dell'attività ricettiva all'aria aperta
1. L'apertura delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive all'aria aperta e delle loro dipendenze è subordinata alla preventiva autorizzazione del Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.
2. In caso di subentro nella titolarità o nella gestione dell'esercizio, qualora non siano apportate modifiche strutturali e il nuovo titolare o gestore sia in possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività e confermi la classifica assegnata, l'autorizzazione è sostituita dalla denuncia d'inizio attività.
3. L'autorizzazione è subordinata alla preventiva assegnazione della classifica sia per la struttura principale che per le dipendenze e indica, inoltre, la denominazione, la capacità ricettiva, il periodo di apertura stagionale o annuale, l'ubicazione.
Art. 17
Validità
1. L'autorizzazione ha carattere permanente e conserva la sua validità fino a quando non si verifichi una causa di sospensione, revoca o decadenza.
Art. 18
Adempimenti amministrativi per l'apertura di strutture ricettive extralberghiere
1. L'attività delle strutture ricettive extralberghiere è intrapresa a seguito di denuncia d'inizio attività inviata al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura, redatta su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente, indicante il nome del titolare, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura; per le case per ferie e gli ostelli sono, inoltre, indicati i soggetti che possono utilizzare la struttura. La denuncia d'inizio attività è inviata per conoscenza anche al Comune dove ha sede l'impresa che gestisce case e appartamenti per vacanza.
2. Il Comune può in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio delle strutture.
Art. 19
Somministrazione di alimenti e bevande
1. L'autorizzazione all'esercizio di attività ricettiva alberghiera e di attività ricettiva all'aria aperta abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. L'autorizzazione abilita, altresì, alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
2. L'eventuale somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture extralberghiere, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 11, è limitata alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. Agli stessi soggetti può essere effettuata la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir. È possibile, altresì, installare ad uso esclusivo di dette persone attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
3. La somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle strutture ricettive è soggetta ad apposita autorizzazione rilasciata ai sensi della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) ed è rilasciabile anche ad un soggetto diverso dal gestore del servizio di alloggio, purché ricorrano tutte le condizioni e i requisiti previsti all'articolo 4, comma 5, della presente legge ai fini del riconoscimento della gestione unitaria.
Art. 20
Rappresentanza
1. La gestione dell'attività e di singoli servizi è effettuata anche tramite rappresentanti, purché gli stessi siano in possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività.
2. L'autorizzazione ad enti, associazioni, società e organizzazioni è rilasciata solo quando sia stato dagli stessi designato un rappresentante con funzioni di gestore. Per le strutture ricettive extralberghiere la nomina del gestore è indicata nella denuncia d'inizio attività.
Art. 21
Esercizio dell'attività ricettiva. Requisiti, condizioni e obblighi del gestore
1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta è subordinato all'iscrizione da parte del titolare o del gestore al Registro delle imprese ed al possesso, da parte degli stessi soggetti, dei requisiti previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza e alla non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione stabilite dalla legge dello Stato.
2. L'esercizio delle attività ricettive è soggetto alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
3. Il titolare o il gestore di strutture ricettive:
a) comunica preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi contenuti nell'autorizzazione o dichiarati in sede di denuncia d'inizio attività;
b) dà alloggio esclusivamente nel rispetto delle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza;
c) comunica i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti alle Province secondo le modalità indicate dall'ISTAT, nel rispetto della normativa vigente in materia;
d) presenta, altresì, la dichiarazione prezzi alla Provincia con le modalità specificate all'articolo 32.
4. Il titolare o il gestore di strutture ricettive comunica i periodi di apertura e chiusura delle strutture ricettive al Comune, entro i termini previsti per l'invio della comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive alle Province. Eventuali aperture straordinarie nei limiti stabiliti dall'articolo 4, comma 2 sono preventivamente comunicate al Comune. Eventuali chiusure della struttura, nei periodi di apertura comunicati, sono preventivamente comunicate al Comune e non possono superare complessivamente trenta giorni in caso di apertura annuale e venti giorni in caso di apertura stagionale nell'arco dell'anno solare. Il Comune può, inoltre, autorizzare chiusure per periodi superiori per fondate ragioni o in caso di ristrutturazione degli edifici.
5. Le imprese che gestiscono case e appartamenti per vacanze, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, comunicano, anche attraverso le loro sedi locali, nel momento della presentazione della denuncia d'inizio attività e comunque entro il 1 ottobre di ogni anno, l'elenco delle case e appartamenti gestiti al Comune e alla Provincia ove gli stessi sono ubicati, redatto su apposita modulistica. Tali comunicazioni, qualora riportino i prezzi e le caratteristiche delle strutture ricettive, sostituiscono le comunicazioni di cui al comma 3, lettera d) e al comma 4 e, qualora intervengano modifiche o si acquisisca la gestione di ulteriori unità abitative, sono aggiornate trimestralmente e comunque prima della locazione delle unità abitative stesse.
6. L'autorizzazione all'apertura e alla gestione di strutture ricettive all'aria aperta e delle strutture ricettive alberghiere è subordinata alla stipula, da parte del titolare o gestore, di un'assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti e al suo periodico rinnovo. In caso di inottemperanza a quest'obbligo il Comune sospende l'autorizzazione all'esercizio della struttura fino a che si sia ottemperato all'obbligo.
7. I titolari, i gestori e i loro rappresentanti sono responsabili dell'osservanza della presente legge e rispondono in solido del pagamento delle sanzioni amministrative.
Art. 22
Denominazione
1. Ciascuna azienda ricettiva assume una propria specifica denominazione all'interno del territorio comunale diversa da quelle già esistenti. In caso si intenda utilizzare la medesima denominazione per strutture di diversa tipologia, è necessario l'assenso scritto del titolare dell'azienda che per prima ha ottenuto la denominazione. In caso di azienda cessata è necessario l'assenso scritto del titolare dell'azienda cessata, fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile vigenti in materia.
Art. 23
Sospensione
1. Fatte salve le sanzioni pecuniarie previste all'articolo 36, l'autorizzazione può essere sospesa per un periodo da cinque a trenta giorni quando non siano rispettate in tutto o in parte le condizioni previste nell'autorizzazione medesima o vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione dell'attività.
2. Qualora sia accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria nonché da quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare è sospeso dall'attività nel rispetto dell'articolo 17ter del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
3. In caso di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.
Art. 24
Decadenza e revoca
1. L'autorizzazione decade qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità, l'esercizio non sia stato attivato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.
2. L'autorizzazione è revocata dal Comune quando:
a) il titolare o il gestore non risulti più iscritto al Registro delle imprese;
b) il titolare o il gestore, sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo 17ter del regio decreto n. 773 del 1931, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti;
c) l'attività sia sospesa, durante il periodo di apertura comunicato, per un periodo superiore a novanta giorni consecutivi o altro termine accordato ai sensi dell'articolo 21, comma 4;
d) quando vengano meno gli ulteriori requisiti soggettivi od oggettivi in base ai quali l'autorizzazione è stata concessa.
Art. 25
Divieto di prosecuzione dell'esercizio delle attività ricettive extralberghiere
1. Le attività ricettive extralberghiere possono essere oggetto di provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo da cinque a trenta giorni, fatte salve le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 36, quando non siano rispettate, in tutto o in parte, le condizioni minime per l'esercizio dell'attività stessa o vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione o nei casi previsti dal regio decreto n. 773 del 1931.
2. In caso di recidiva o nei casi previsti dal regio decreto n. 773 del 1931, il Comune vieta il proseguimento dell'esercizio dell'attività.
3. Qualora non sussista o venga meno uno dei requisiti per l'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera, il titolare può essere oggetto di provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività da parte del Comune, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
Art. 26
Reclami per carenza dei servizi
1. Gli ospiti di strutture ricettive che abbiano accertato carenza nella gestione e nei servizi dei complessi ricettivi, rispetto a quelli denunciati, possono presentare reclamo, debitamente sottoscritto, al Comune di competenza per segnalare tali carenze. In caso di accertate violazioni i Comuni provvedono all'applicazione delle sanzioni di competenza previste.
2. Gli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28) sono competenti a ricevere i reclami degli utenti e trasmetterli agli uffici comunali di competenza.

Note del Redattore:

Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.

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