LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16
DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ
Art. 38
Sanzioni relative a irregolare applicazione delle norme sui prezzi o sulle rilevazioni statistiche
1. Chi non effettua o effettua la comunicazione dei prezzi in maniera incompleta o contenente dati non veritieri è punito con la sanzione amministrativa da Euro 200,00 a Euro 300,00. Tale sanzione è applicata anche nel caso di mancato invio della comunicazione prevista all'articolo 21, comma 5.
2. Chiunque applica prezzi superiori a quelli denunciati è punito con la sanzione amministrativa da Euro 150,00 a Euro 500,00.
3. La mancata esposizione o l'esposizione in modo non perfettamente visibile delle tabelle e dei cartellini dei prezzi è punita con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 200,00.
4. Chi espone tabelle o cartellini prezzi non conformi ai modelli predisposti dalla Provincia, compilati in modo incompleto o contenenti informazioni difformi o prezzi superiori rispetto a quanto comunicato alla Provincia è punito con la sanzione amministrativa da Euro 150,00 a Euro 250,00.
5. Chi pubblicizza con qualsiasi mezzo informazioni difformi o prezzi superiori a quelli dichiarati è punito con la sanzione amministrativa da Euro 250,00 a Euro 500,00.
6. Chi non comunica alla Provincia, secondo le modalità disposte dall'ISTAT, i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti o li comunica scientemente errati o incompleti è sottoposto alle sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322
(Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400
).
(Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400
).7. La mancata comunicazione alla Provincia dei dati di cui all'articolo 12, comma 3 é punita con una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 100,00.
Note del Redattore:
Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 27 giugno 2014, n. 7 la Giunta regionale approva l'atto di cui al comma 4 bis dell'articolo 6 della presente legge. Pertanto le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dall'approvazione di tale deliberazione.

