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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ

Art. 29

(prima sostituito da art. 22 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4, poi modificati commi 1 e 3 da art. 19 L.R. 25 marzo 2016, n. 4)

Dichiarazione di classificazione
1. Il livello di classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta è determinato dal possesso dei requisiti minimi previsti dallo specifico atto della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2. La dichiarazione di classificazione è redatta su modulo conforme al modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente ed è allegata alla segnalazione certificata di inizio attività. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e all'assegnazione della classificazione, fatte salve eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.
2. Per le strutture di nuova realizzazione la dichiarazione riguardante la classifica è compilata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi dichiarati. Qualora si determinino delle difformità o un diverso livello di classifica, entro novanta giorni dall'inizio dell'attività, è consentita la rettifica o integrazione della precedente dichiarazione oppure è possibile presentare una nuova dichiarazione sostitutiva.
3. Il livello di classificazione delle strutture ricettive extralberghiere, ove previsto, è dichiarato in sede di segnalazione certificata di inizio attività. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e all'assegnazione della classificazione, fatte salve eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

Note del Redattore:

Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 27 giugno 2014, n. 7 la Giunta regionale approva l'atto di cui al comma 4 bis dell'articolo 6 della presente legge. Pertanto le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dall'approvazione di tale deliberazione.

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