Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ

TITOLO III
Esercizio dell'attività ricettiva
Art. 16

(prima sostituito da art. 13 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4, poi modificati commi 1, 2 e 3 da art. 19 L.R. 25 marzo 2016, n. 4)

Adempimenti amministrativi per l'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera e dell'attività ricettiva all'aria aperta
1. L'avvio delle attività ricettive nelle strutture alberghiere ed in quelle all'aria aperta e nelle loro dipendenze, è intrapreso a seguito della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 2, comma 2, da presentare al Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.
2. Il subentro nella titolarità o nella gestione delle attività ricettive nelle strutture alberghiere ed in quelle all'aria aperta, o nelle loro dipendenze, è intrapreso immediatamente a seguito di segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990.
3. La segnalazione certificata di inizio attività è redatta su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Nella dichiarazione sono indicati la denominazione, la capacità ricettiva, il periodo di apertura stagionale o annuale, l'ubicazione. Alla segnalazione certificata di inizio attività è allegata la dichiarazione di classificazione di cui all'articolo 29.
4. Il Comune può in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio delle strutture.
Durata dell'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera
1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, all'aria aperta ed extralberghiera ha carattere permanente, salvo il verificarsi di una causa di sospensione, decadenza, divieto o cessazione.
Art. 18

(prima sostituito comma 1 e aggiunto comma 1 bis da art. 15 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4, poi modificati commi 1 e 1 bis da art. 19 L.R. 25 marzo 2016, n. 4)

Adempimenti amministrativi per l'apertura di strutture ricettive extralberghiere
1. L'attività delle strutture ricettive extralberghiere è intrapresa a seguito di segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 2, comma 2, da presentare al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura e da redigere su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Nella dichiarazione sono indicati il nome del titolare, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura; per le case per ferie e gli ostelli sono, inoltre, indicati i soggetti che possono utilizzare la struttura. La segnalazione certificata di inizio attività è inviata per conoscenza anche al Comune dove ha sede l'impresa che gestisce case e appartamenti per vacanza.
1 bis. Il subentro nella titolarità o nella gestione delle attività ricettive nelle strutture extralberghiere è intrapreso immediatamente a seguito di segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990.
2. Il Comune può in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio delle strutture.
Art. 19

(prima sostituiti commi 1 e 3 da art. 16 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4, poi modificato comma 1 da art. 19 L.R. 25 marzo 2016, n. 4)

Somministrazione di alimenti e bevande
1. La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di attività ricettiva alberghiera e di attività ricettiva all'aria aperta abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La segnalazione certificata di inizio attività abilita, altresì, alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
2. L'eventuale somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture extralberghiere, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 11, è limitata alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. Agli stessi soggetti può essere effettuata la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir. È possibile, altresì, installare ad uso esclusivo di dette persone attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
3. La somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle strutture ricettive è soggetta alle condizioni di legge prescritte per l'esercizio ed è consentita anche ad un soggetto diverso dal gestore del servizio di alloggio, purché ricorrano tutte le condizioni e i requisiti previsti all'articolo 4, comma 5, ai fini del riconoscimento della gestione unitaria.
Art. 20
Rappresentanza
1. La gestione dell'attività e di singoli servizi è effettuata anche tramite rappresentanti, purché gli stessi siano in possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività.
2. Qualora titolari dell'esercizio dell'attività ricettiva siano enti, associazioni, società e organizzazioni, la segnalazione certificata di inizio attività dà atto, altresì, della designazione del rappresentante con funzioni di gestore.
Art. 21

(prima sostituiti commi 1,2,3,6 e modificato comma 4 da art. 18 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4, poi modificati commi 3 lett. a) e c) , commi 4 e 5 e sostituito comma 3 lett. d) da art. 19 L.R. 25 marzo 2016, n. 4)

Esercizio dell'attività ricettiva. Requisiti, condizioni e obblighi del gestore
1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta è subordinato al rispetto delle prescrizioni della normativa statale in materia di:
a) iscrizione da parte del titolare o del gestore presso l'ufficio del registro delle imprese;
b) possesso, da parte degli stessi soggetti, dei requisiti previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza;
c) insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione.
2. L'esercizio delle attività ricettive è possibile esclusivamente in immobili con caratteristiche strutturali conformi alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza e prevenzione incendi, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
3. Il titolare o il gestore di strutture ricettive:
a) comunica preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di segnalazione certificata di inizio attività;
b) dà alloggio esclusivamente nel rispetto delle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza;
c) comunica i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti alla Regione secondo le modalità indicate dall'ISTAT, nel rispetto della normativa vigente in materia;
d) presenta, altresì, la comunicazione su ricettività, attrezzature, dotazioni e servizi della struttura alla Regione, con le modalità specificate con apposita delibera di Giunta regionale.
4. Il titolare o il gestore di strutture ricettive comunica i periodi di apertura e chiusura delle strutture ricettive al Comune, entro il 1° ottobre di ogni anno con validità dal 1° gennaio successivo o dal 1° dicembre in caso di zone montane. E' consentita un'ulteriore comunicazione in variazione entro il 1° marzo dell'anno successivo con validità dal 1° giugno dello stesso anno. Eventuali aperture straordinarie nei limiti stabiliti dall'articolo 4, comma 2 sono preventivamente comunicate al Comune. Eventuali chiusure della struttura, nei periodi di apertura comunicati, sono preventivamente comunicate al Comune e non possono superare complessivamente trenta giorni in caso di apertura annuale e venti giorni in caso di apertura stagionale nell'arco dell'anno solare. Periodi superiori di chiusura sono consentiti per fondate ragioni previa comunicazione da parte dell'interessato al Comune.
5. Le imprese che gestiscono case e appartamenti per vacanze, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, comunicano, anche attraverso le loro sedi locali, nel momento della presentazione della denuncia d'inizio attività e comunque entro il 1 ottobre di ogni anno, l'elenco delle case e appartamenti gestiti al Comune e alla Regione ove gli stessi sono ubicati, redatto su apposita modulistica. Tali comunicazioni, qualora riportino ... le caratteristiche delle strutture ricettive, sostituiscono le comunicazioni di cui al comma 3, lettera d) e al comma 4 e, qualora intervengano modifiche o si acquisisca la gestione di ulteriori unità abitative, sono aggiornate trimestralmente e comunque prima della locazione delle unità abitative stesse.
6. L'apertura e la gestione di strutture ricettive all'aria aperta e delle strutture ricettive alberghiere è subordinata alla stipula, da parte del titolare o gestore, di un'assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti e al suo periodico rinnovo. In caso di inottemperanza a quest'obbligo il Comune sospende l'esercizio dell'attività fino a che si sia ottemperato.
7. I titolari, i gestori e i loro rappresentanti sono responsabili dell'osservanza della presente legge e rispondono in solido del pagamento delle sanzioni amministrative.
Art. 22
Denominazione
1. Ciascuna azienda ricettiva assume una propria specifica denominazione all'interno del territorio comunale diversa da quelle già esistenti. In caso si intenda utilizzare la medesima denominazione per strutture di diversa tipologia, è necessario l'assenso scritto del titolare dell'azienda che per prima ha ottenuto la denominazione. In caso di azienda cessata è necessario l'assenso scritto del titolare dell'azienda cessata, fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile vigenti in materia.
Art. 23

(prima sostituito da art. 19 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4, poi modificati commi 1 e 2 da art. 19 L.R. 25 marzo 2016, n. 4)

Inefficacia, sospensione e divieto di prosecuzione dell'esercizio di attività ricettive
1. La segnalazione certificata di inizio attività perde efficacia qualora l'esercizio delle attività dichiarate non sia stato attivato entro centottanta giorni dalla data della presentazione.
2. Le attività ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta e le altre attività regolate dalla presente legge sono oggetto di provvedimento di divieto di prosecuzione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all'articolo 36, ove applicabili, nei seguenti casi:
a) qualora siano svolte senza avere presentato dichiarazione o comunicazione di inizio attività o in caso di dichiarazione irregolare, ovvero ove non siano stati ottenuti i necessari nulla osta o autorizzazioni previsti dalla presente legge;
b) qualora il titolare o il gestore non risulti più iscritto all'ufficio del registro delle imprese, ove prescritto;
c) qualora, una volta accertato il venir meno della rispondenza dello stato degli immobili destinati all'attività ricettiva ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché da quelle sulla destinazione d'uso dei locali, il proprietario o il gestore non provveda nel termine assegnato alla loro regolarizzazione ovvero non abbia avviato le relative procedure amministrative;
d) qualora siano venuti meno gli ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi indispensabili per lo svolgimento dell'attività e, ove possibile, non si è provveduto nei termini assegnati alla loro regolarizzazione;
e) qualora l'attività sia sospesa, durante il periodo di apertura comunicato, per un periodo superiore a novanta giorni consecutivi o altro termine dichiarato nella comunicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, ultimo periodo.
3. Le attività ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta possono essere oggetto di sospensione temporanea, per un periodo da cinque a trenta giorni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all'articolo 36, ove applicabili, qualora vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione dell'attività o in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 23 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
4. In caso di mancata ottemperanza al provvedimento di cessazione o sospensione dell'attività si applica l'articolo 117 ter, comma 5, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
Decadenza e revoca
1. abrogato.
Divieto di prosecuzione dell'esercizio delle attività ricettive extralberghiere
1. abrogato.
Art. 26

(prima modificato comma 1 da art. 20 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4, poi modificata rubrica, sostituito comma 1 e abrogato comma 2 da art. 19 L.R. 25 marzo 2016, n. 4)

Reclami per carenza dei servizi o di presunta violazione degli obblighi
1. Gli ospiti di strutture ricettive che abbiano accertato carenza nella gestione e nei servizi dei complessi ricettivi, rispetto a quelli dichiarati, o che abbiano riscontrato una presunta violazione degli obblighi da parte del gestore della struttura, possono presentare reclamo, debitamente sottoscritto e documentato, al Comune competente per territorio, anche tramite gli uffici IAT In caso di accertate violazioni i Comuni provvedono all'applicazione delle sanzioni di competenza previste.
2. abrogato.

Note del Redattore:

Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 27 giugno 2014, n. 7 la Giunta regionale approva l'atto di cui al comma 4 bis dell'articolo 6 della presente legge. Pertanto le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dall'approvazione di tale deliberazione.

Espandi Indice