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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ

TITOLO V
DISCIPLINA DEI PREZZI E RILEVAZIONI STATISTICHE
Art. 32

(modificati rubrica, commi 1, 3, 4 e 6 e abrogati commi 2, 5, 7, 8 e 9 da art. 19 L.R. 25 marzo 2016, n. 4)

Comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive
1. I titolari o gestori delle strutture ricettive alberghiere all'aria aperta ed extralberghiere comunicano alla Regione, anche in via telematica, ... le caratteristiche delle strutture nonché i periodi di apertura. ...
2. abrogato.
3. Per le nuove strutture ricettive o in caso di riattivazione dell'esercizio a seguito di sospensione dell'attività la comunicazione delle caratteristiche delle strutture è presentata entro la data dell'inizio o della ripresa dell'attività.
4. In caso di subentro nella gestione di strutture ricettive il titolare o il gestore subentrante trasmette alla Regione una nuova comunicazione delle caratteristiche solo qualora queste siano variate rispetto a quelle dichiarate dal precedente gestore.
5. abrogato.
6. Le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive possono essere pubblicizzate solo se conformi ai dati comunicati alla Regione.
7. abrogato.
8. abrogato.
9. abrogato.
Art. 33

(modificati commi 1 e 4 e aggiunti commi 3 bis, 3 ter e 3 quater da art. 19 L.R. 25 marzo 2016, n. 4)

Pubblicità dei prezzi
1. I Prezzi dei servizi praticati nell'anno in corso, ...sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento.
2. Il prezzo dei servizi di pernottamento è riportato su un cartellino prezzi esposto in modo ben visibile al pubblico, in ogni camera, unità abitativa o suite, conformemente ai contenuti della tabella di cui al comma 1.
3. Nei campeggi, in luogo dei cartellini dei prezzi di cui al comma 2, è possibile fornire agli ospiti un prospetto riepilogativo dei prezzi praticati. Le unità abitative fisse rimangono soggette all'obbligo di cui al comma 2.
3 bis. I titolari o gestori delle strutture ricettive che pubblicizzano prezzi inferiori a quelli esposti ne indicano chiaramente il periodo di validità e le condizioni di applicazione. In assenza di tali specifiche l'offerta deve intendersi come generalizzata e valida per tutto l'anno solare in corso.
3 ter. Nel caso previsto dal comma 3 bis il cliente può pretendere l'applicazione delle tariffe inferiori pubblicizzate.
3 quater. I prezzi esposti sono comprensivi del costo dell'alloggio, dei servizi necessari alla classificazione della struttura nonché degli oneri e delle imposte e di quanto non espressamente escluso.
4. La Regione predispone ... i modelli della tabella e cartellino prezzi di cui ai commi 1 e 2.
Reclami per irregolare applicazione di prezzi
1. abrogato.
Art. 35

(prima sostituito comma 2 da art. 24 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4, poi modificati commi 1 e 2 da art. 19 L.R. 25 marzo 2016, n. 4)

Banca dati regionale
1. Gli enti locali fanno pervenire alla Regione le informazioni per l'implementazione delle banche dati regionali sulle strutture e tipologie ricettive con le modalità e i termini indicati da apposita delibera della Giunta regionale.
2. Il ricevimento di nuove dichiarazioni di inizio attività per strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere, i divieti di prosecuzione di attività ricettive e le chiusure temporanee sono comunicati dal Comune alla Regione ... nei termini e con le modalità stabilite nella delibera di cui al comma 1.

Note del Redattore:

Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 27 giugno 2014, n. 7 la Giunta regionale approva l'atto di cui al comma 4 bis dell'articolo 6 della presente legge. Pertanto le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dall'approvazione di tale deliberazione.

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