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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE, FINALI ED ABROGAZIONI
Art. 42 (1)
Disposizioni transitorie generali
1. I titolari o gestori delle strutture in attività alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono, entro sei mesi dalla pubblicazione degli specifici atti di Giunta regionale previsti all'articolo 3, comma 2, ad una nuova dichiarazione dei requisiti posseduti. Tali strutture possono comunque mantenere la classificazione precedentemente attribuita per un periodo non superiore a tre anni, salvo diverso termine stabilito negli atti di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 per casi specifici, qualora nell'ambito della stessa dichiarazione il titolare o gestore si impegni alla realizzazione degli interventi, da iniziare entro dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione, che consentano il mantenimento del precedente livello di classificazione.
2. Qualora le strutture non possiedano più i requisiti minimi per il mantenimento dell'autorizzazione o per la prosecuzione dell'attività, il Comune assegna un termine per la regolarizzazione dei requisiti e assegna provvisoriamente d'ufficio il livello minimo di classificazione. L'adeguamento dimensionale dei servizi igienici esistenti ai nuovi requisiti è obbligatorio solo in concomitanza con gli interventi edilizi che li concernono, quando si tratti di interventi di ristrutturazione radicale.
3. I Comuni, dall'entrata in vigore della presente legge, possono autorizzare gli interventi di adeguamento delle strutture ricettive esistenti ai parametri qualitativi minimi previsti per ogni livello di classificazione, in deroga ai propri strumenti urbanistici generali vigenti.
Art. 43
Disposizioni transitorie riguardanti le attività di bed & breakfast
1. Coloro che a seguito di denuncia d'inizio attività hanno intrapreso attività di bed & breakfast sulla base della legge regionale 21 agosto 2001, n. 29 (Norme per lo sviluppo dell'esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato "Bed and Breakfast") provvedono, entro sei mesi dall'abrogazione della legge stessa, ad effettuare una nuova denuncia d'inizio attività, conformemente a quanto previsto dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 13 o dell'articolo 10.
Art. 44
Disposizioni transitorie relative alle strutture ricettive all'aria aperta
1. Entro dodici mesi dalla pubblicazione dello specifico atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 i Comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici con la previsione della disciplina urbanistico edilizia dei complessi ricettivi esistenti e, ove occorre, con l'individuazione delle aree specificatamente destinate agli insediamenti turistico-ricettivi all'aperto.
2. Qualora il mancato inserimento nel piano comunale di aree destinate ai complessi ricettivi all'aria aperta derivasse da un problema di compatibilità ambientale, il Piano territoriale di coordinamento provinciale può individuare le forme di mitigazione da assimilare in sede di strumento urbanistico comunale, evitando la penalizzazione delle caratteristiche di servizio possedute dai complessi interessati.
Art. 45
Oneri di urbanizzazione
1. Ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione è individuata un'unica categoria per le strutture ricettive alberghiere, che comprende alberghi e residenze turistico-alberghiere e un'unica categoria per le strutture ricettive all'aperto, che comprende campeggi e villaggi turistici.
Art. 46
Abrogazioni
1. La legge regionale 30 novembre 1981, n.42 (Classificazione delle aziende alberghiere) è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale che regolamenta le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 3, comma 2.
2. La legge regionale 7 gennaio 1985, n. 1 (Nuova disciplina dei complessi turistici all'aria aperta) è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale che regolamenta le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive all'aria aperta e le tipologie indicate all'articolo 4, comma 9, lettere b) e c), di cui all'articolo 3 comma 2.
3. La legge regionale 25 agosto 1988, n. 34 (Disciplina per la gestione delle strutture ricettive extralberghiere) è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale che regolamenta le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive extralberghiere e la tipologia indicata all'articolo 4, comma 9, lettera a), di cui all'articolo 3 comma 2.
4. La legge regionale 29/2001 è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 riguardante la gestione delle attività di bed & breakfast.

Note del Redattore:

Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 27 giugno 2014, n. 7 la Giunta regionale approva l'atto di cui al comma 4 bis dell'articolo 6 della presente legge. Pertanto le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dall'approvazione di tale deliberazione.

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