LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16
DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ
INDICE
Art. 16 - Adempimenti amministrativi per l'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera e dell'attività ricettiva all'aria aperta
Art. 17 - Durata dell'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera
Art. 18 - Adempimenti amministrativi per l'apertura di strutture ricettive extralberghiere
Art. 19 - Somministrazione di alimenti e bevande
Art. 20 - Rappresentanza
Art. 21 - Esercizio dell'attività ricettiva. Requisiti, condizioni e obblighi del gestore
Art. 22 - Denominazione
Art. 23 - Inefficacia, sospensione e divieto di prosecuzione dell'esercizio di attività ricettive
Art. 24 - Decadenza e revoca
Art. 25 - Divieto di prosecuzione dell'esercizio delle attività ricettive extralberghiere
Art. 26 - Reclami per carenza dei servizi o di presunta violazione degli obblighi
Note del Redattore:
Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 27 giugno 2014, n. 7 la Giunta regionale approva l'atto di cui al comma 4 bis dell'articolo 6 della presente legge. Pertanto le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dall'approvazione di tale deliberazione.