LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16
DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ
INDICE
Art. 32 - Comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive
Art. 33 - Pubblicità dei prezzi
Art. 34 - Reclami per irregolare applicazione di prezzi
Art. 35 - Banca dati regionale
Art. 35 bis - Codice identificativo di riferimento (CIR)
Note del Redattore:
Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 27 giugno 2014, n. 7 la Giunta regionale approva l'atto di cui al comma 4 bis dell'articolo 6 della presente legge. Pertanto le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dall'approvazione di tale deliberazione.