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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 18

(prima sostituito comma 1 e aggiunto comma 1 bis da art. 15 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4, poi modificati commi 1 e 1 bis da art. 19 L.R. 25 marzo 2016, n. 4)

Adempimenti amministrativi per l'apertura
di strutture ricettive extralberghiere
1. L'attività delle strutture ricettive extralberghiere è intrapresa a seguito di segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 2, comma 2, da presentare al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura e da redigere su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Nella dichiarazione sono indicati il nome del titolare, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura; per le case per ferie e gli ostelli sono, inoltre, indicati i soggetti che possono utilizzare la struttura. La segnalazione certificata di inizio attività è inviata per conoscenza anche al Comune dove ha sede l'impresa che gestisce case e appartamenti per vacanza.
1 bis. Il subentro nella titolarità o nella gestione delle attività ricettive nelle strutture extralberghiere è intrapreso immediatamente a seguito di segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990.
2. Il Comune può in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio delle strutture.

Note del Redattore:

Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 27 giugno 2014, n. 7 la Giunta regionale approva l'atto di cui al comma 4 bis dell'articolo 6 della presente legge. Pertanto le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dall'approvazione di tale deliberazione.

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