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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 39
Sanzioni per altre violazioni
1. Ogni altra violazione alle prescrizioni stabilite dalla presente legge o dagli atti di Giunta regionale previsti all'articolo 3, comma 2 è punita con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 400,00.

Note del Redattore:

Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 27 giugno 2014, n. 7 la Giunta regionale approva l'atto di cui al comma 4 bis dell'articolo 6 della presente legge. Pertanto le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dall'approvazione di tale deliberazione.

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