TITOLO V
DISCIPLINA DEI PREZZI E RILEVAZIONI STATISTICHE
Comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive
1.
I titolari o i gestori delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere comunicano al Comune le caratteristiche delle strutture con le modalità e secondo le tempistiche stabilite con la delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 21, comma 3, lettera d).
2.
abrogato.
3.
Per le nuove strutture ricettive o in caso di riattivazione dell'esercizio a seguito di sospensione dell'attività la comunicazione
delle caratteristiche delle strutture è presentata entro la data dell'inizio o della ripresa dell'attività.
4.
In caso di subentro nella gestione di strutture ricettive il titolare o il gestore subentrante trasmette
al Comune una nuova comunicazione
delle caratteristiche solo qualora queste siano variate rispetto a quelle dichiarate dal precedente gestore.
5.
abrogato.
6.
Le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive possono essere pubblicizzate solo se conformi ai dati comunicati
al Comune.
7.
abrogato.
8.
abrogato.
9.
abrogato.
Pubblicità dei prezzi
1.
Nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere i prezzi dei servizi praticati sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento.
2.
abrogato.
3.
abrogato.
3 bis.
I titolari o gestori delle strutture ricettive che pubblicizzano prezzi inferiori a quelli esposti ne indicano chiaramente il periodo di validità e le condizioni di applicazione. In assenza di tali specifiche l'offerta deve intendersi come generalizzata e valida per tutto l'anno solare in corso.
3 ter.
Nel caso previsto dal comma 3 bis il cliente può pretendere l'applicazione delle tariffe inferiori pubblicizzate.
3 quater.
I prezzi esposti sono comprensivi del costo dell'alloggio, nonché degli oneri e delle imposte, ad esclusione dell'eventuale imposta di soggiorno che può essere conteggiata a parte purché tale esclusione sia indicata nella tabella prezzi di cui al comma 1, e di quanto non espressamente escluso.
4.
La Regione predispone i modelli o identifica gli elementi essenziali da inserire nella tabella prezzi di cui al comma 1.
Reclami per irregolare applicazione di prezzi
1.
abrogato.
Banca dati regionale
1.
Gli enti locali fanno pervenire alla Regione le informazioni per l'implementazione delle banche dati regionali sulle strutture e tipologie ricettive con le modalità e i termini indicati da apposita delibera della Giunta regionale.
2.
Il ricevimento di nuove dichiarazioni di inizio attività per strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere, i divieti di prosecuzione di attività ricettive e le chiusure temporanee sono comunicati dal Comune alla Regione ... nei termini e con le modalità stabilite nella delibera di cui al comma 1.
Codice identificativo di riferimento (CIR)
1.
Al fine della piena conoscenza dell'offerta turistica regionale e della semplificazione dei controlli da parte delle autorità competenti, le strutture ricettive alberghiere all’aria aperta ed extralberghiere di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 8 e le altre tipologie ricettive di cui al medesimo articolo 4, comma 9, lettere a), c), d) ed e), localizzate nel territorio regionale, sono identificate da un codice identificativo univoco denominato "codice identificativo di riferimento" (CIR), come informazione supplementare della banca dati regionale prevista dall'articolo 35.
2.
I titolari delle strutture e delle tipologie ricettive di cui al comma 1 del presente articolo devono indicare il CIR della struttura ricettiva quando, con scritti o stampati o siti web o con qualsiasi altro mezzo, effettuano attività di pubblicità, promozione e commercializzazione delle unità stesse. Per le tipologie ricettive indicate dall'articolo 4, comma 9, lettere a) e d), le attività di promo-commercializzazione e pubblicità devono essere compatibili con la non imprenditorialità dell'attività, così come specificato negli atti applicativi approvati ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
3.
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività di cui al comma 2, pubblicano il CIR sugli strumenti utilizzati.
4.
I titolari delle strutture e delle tipologie ricettive di cui al comma 1 del presente articolo che contravvengono all'obbligo previsto al comma 2 di riportare il CIR, o che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura ricettiva pubblicizzata, promossa o commercializzata.
5.
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, che contravvengono all'obbligo previsto dal comma 3 di pubblicare il CIR o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura ricettiva pubblicizzata, promossa o commercializzata.
6.
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5 i Comuni applicano le disposizioni di cui alla
legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).