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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2

LEGGE PER LA MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 9 del 20 gennaio 2004

Art. 24
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma regionale per la montagna, di cui all'articolo 8, la Regione fa fronte con le disponibilità dei capitoli ordinari di spesa e delle correlate unità previsionali di base, nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di bilancio o dalla legge finanziaria, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.
2. Ulteriori risorse regionali che si rendessero disponibili in sede di approvazione della legge annuale di bilancio verranno allocate in apposito specifico accantonamento, nell'ambito dei fondi speciali di cui all'articolo 28 della legge regionale n. 40 del 2001 e nel rispetto della natura economica delle spese da finanziare.
3. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad effettuare con propri provvedimenti amministrativi le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto previsto dall'articolo 31, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 40 del 2001.
4. Agli oneri finanziari derivanti dalla gestione dei fondi di cui all'articolo 11, la Regione fa fronte:
a) per quanto riguarda gli interventi relativi al fondo regionale per la montagna, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), mediante l'utilizzo delle risorse allocate annualmente sul capitolo 03455 (risorse regionali) afferente alla unità previsionale di base (UPB) 1.2.2.3.3100 - Sviluppo della montagna, e sul capitolo 03444 afferente alla UPB 1.2.2.3.3110 - Sviluppo della montagna - Risorse statali, del bilancio annuale di previsione;
b) per quanto riguarda gli interventi relativi al fondo per le piccole opere ed attività di risanamento idrogeologico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), mediante l'utilizzo delle risorse allocate annualmente sul capitolo 03446 afferente alla UPB 1.2.2.3.3110 - Sviluppo della montagna - Risorse statali, del bilancio annuale di previsione;
c) per quanto riguarda gli interventi relativi al fondo per le opere pubbliche montane, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), mediante l'utilizzo delle risorse allocate annualmente sul capitolo 03448 afferente alla UPB 1.2.2.3.3110 - Sviluppo della montagna - Risorse statali, del bilancio annuale di previsione, sulla base delle assegnazioni del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, destinate alle Comunità montane, disposte annualmente dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 244 del 1997 Sito esterno.
5. Per gli esercizi finanziari successivi all'esercizio 2003 sarà la legge annuale di bilancio ad autorizzare l'iscrizione degli oneri relativi nonché l'eventuale aggiornamento della denominazione e della numerazione dei capitoli di spesa e delle correlate unità previsionali di base, nel rispetto delle assegnazioni statali destinate alla Regione stessa e degli equilibri economico-finanziari del bilancio regionale.

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