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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2

LEGGE PER LA MONTAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 giugno 2008, n. 10

Art. 25
Disposizioni transitorie
1. I piani pluriennali di sviluppo delle Comunità montane, approvati ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 19 luglio 1997, n. 22 (Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna), e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere attuati secondo le disposizioni previgenti.
2. I piani in scadenza nel corso dell'anno 2003, possono essere aggiornati, prorogandone la validità per il successivo anno finanziario.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge regionale n. 23 del 2013 le norme del presente comma si applicano avendo a riferimento, ai fini della verifica della coerenza, il programma regionale per la montagna in luogo dell'accordo-quadro.

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