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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2

LEGGE PER LA MONTAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 giugno 2008, n. 10

Accordi-quadro per lo sviluppo della montagna
1. La Comunità montana promuove un accordo-quadro volto a definire, insieme alla Regione ed alle Province territorialmente coinvolte, ed insieme ad eventuali altri soggetti pubblici e privati, un programma triennale delle opere e degli interventi prioritari per lo sviluppo socio-economico delle zone montane, in relazione all'insieme delle preventivabili risorse finanziarie pubbliche e private.
2. I contenuti dell'accordo sono definiti in coerenza alle linee di indirizzo definite dal programma regionale per la montagna, di cui all'articolo 3 bis, comma 1, lettera a) ed agli obiettivi programmatici ed alle politiche di governo del territorio previsti negli strumenti di pianificazione generali e settoriali.
3. L'accordo assume valore ed effetti del piano pluriennale di sviluppo delle Comunità montane, di cui all'articolo 28, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge regionale n. 23 del 2013 le norme del presente comma si applicano avendo a riferimento, ai fini della verifica della coerenza, il programma regionale per la montagna in luogo dell'accordo-quadro.

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