LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 25
Disposizioni transitorie
1. I piani pluriennali di sviluppo delle Comunità montane, approvati ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 19 luglio 1997, n. 22 (Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna), e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere attuati secondo le disposizioni previgenti.
2. I piani in scadenza nel corso dell'anno 2003, possono essere aggiornati, prorogandone la validità per il successivo anno finanziario.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge regionale n. 23 del 2013 le norme del presente comma si applicano avendo a riferimento, ai fini della verifica della coerenza, il programma regionale per la montagna in luogo dell'accordo-quadro.