LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 20 maggio 2021, n. 5Art. 25
Disposizioni transitorie
1.
I piani pluriennali di sviluppo delle Comunità montane, approvati ai sensi dell'
articolo 27 della legge regionale 19 luglio 1997, n. 22 (Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna), e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere attuati secondo le disposizioni previgenti.
2.
I piani in scadenza nel corso dell'anno 2003, possono essere aggiornati, prorogandone la validità per il successivo anno finanziario.