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Documento vigente: Testo Originale

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Art. 10

(sostituito da art. 18 L.R. 30 giugno 2008, n. 10, poi aggiunto comma 4 bis. da art. 12 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22, poi sostituito da art. 34 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, poi sostituito comma 3 da art. 7 L.R. 31 luglio 2020, n. 3)

(successivamente articolo sostituito da  art. 7 L.R. 20 maggio 2021, n. 5)

Destinazione delle risorse del Fondo nazionale per la montagna
1. Le risorse del Fondo nazionale per la montagna trasferite dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 97 del 1994, sono suddivise secondo le seguenti quote:
a) una quota fino al 100% quale contributo alle spese per la manutenzione stradale, in base al criterio dello sviluppo chilometrico della rete stradale comunale;
b) la restante quota è conferita al Fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 8.
2. Una percentuale massima del 20% del Fondo nazionale per la montagna può essere conferita al Fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).
3. Le percentuali di riparto di cui ai commi 1 e 2 possono essere rideterminate in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40(Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31e 27 marzo 1972, n. 4).

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