LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 30 giugno 2008, n. 10 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22 L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25 L.R. 31 luglio 2020 n. 3 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11 L.R. 20 maggio 2021, n. 5 L.R. 29 luglio 2021, n. 8
BOLLETTINO UFFICIALE n. 9 del 20 gennaio 2004
Art. 16
Accordi interprofessionali per il settore delle produzioni forestali
1.
La Regione, d'intesa con le Comunità montane, promuove lo sviluppo ecocompatibile delle produzioni forestali e dell'economia del legno anche attraverso accordi tra le imprese, i proprietari ed i gestori di aree forestali e gli operatori della filiera del legno, in forma singola ovvero associata, per un miglior utilizzo delle risorse forestali regionali.
2.
Gli accordi di cui al comma 1 possono concernere altresì la produzione di energia elettrica da fonte alternativa, mediante utilizzo di bio-masse e di scarti delle lavorazioni forestali, coinvolgendo le imprese interessate a tale produzione.
