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Documento vigente: Testo Originale

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Art. 24

(modificati commi 1 e 4, abrogati commi 2 e 3 da art. 18 L.R. 30 giugno 2008, n. 10)

Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma regionale per la montagna, di cui all'articolo 3 bis,la Regione fa fronte con le disponibilità dei capitoli ordinari di spesa e delle correlate unità previsionali di base, nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di bilancio o dalla legge finanziaria, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.
2.
3.
4. Agli oneri finanziari derivanti dalla gestione dei fondi di cui agli articoli 8 e 9, la Regione fa fronte:
a) per quanto riguarda gli interventi relativi al fondo regionale per la montagna, di cui all'articolo 8, mediante l'utilizzo delle risorse allocate annualmente sul capitolo 03455 (risorse regionali) afferente alla unità previsionale di base (UPB) 1.2.2.3.3100 - Sviluppo della montagna, e sul capitolo 03444 afferente alla UPB 1.2.2.3.3110 - Sviluppo della montagna - Risorse statali, del bilancio annuale di previsione;
b) per quanto riguarda gli interventi relativi al fondo per le piccole opere ed attività di risanamento idrogeologico, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), mediante l'utilizzo delle risorse allocate annualmente sul capitolo 03446 afferente alla UPB 1.2.2.3.3110 - Sviluppo della montagna - Risorse statali, del bilancio annuale di previsione;
c) per quanto riguarda gli interventi relativi al fondo per le opere pubbliche montane, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), mediante l'utilizzo delle risorse allocate annualmente sul capitolo 03448 afferente alla UPB 1.2.2.3.3110 - Sviluppo della montagna - Risorse statali, del bilancio annuale di previsione, sulla base delle assegnazioni del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, destinate alle Comunità montane, disposte annualmente dallo Stato ai sensi dell' articolo 6, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 244 del 1997.
5. Per gli esercizi finanziari successivi all'esercizio 2003 sarà la legge annuale di bilancio ad autorizzare l'iscrizione degli oneri relativi nonché l'eventuale aggiornamento della denominazione e della numerazione dei capitoli di spesa e delle correlate unità previsionali di base, nel rispetto delle assegnazioni statali destinate alla Regione stessa e degli equilibri economico-finanziari del bilancio regionale.

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