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Documento vigente: Testo Originale

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Art. 26
Modifica alla legge regionale n. 11 del 2001, in materia di contributi
per il primo impianto ed il funzionamento delle Comunità montane
1.
Nella legge regionale 26 aprile 2001, n. 11(Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali), dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente articolo 7 bis:
"Art. 7 bis
Contributi per le spese di primo impianto di funzionamento
1. La Giunta regionale delibera le spese di primo impianto per le Comunità montane di nuova costituzione e delibera altresì annualmente il riparto dei fondi per le spese di mantenimento e funzionamento delle Comunità montane secondo i seguenti parametri:
a) una prima quota di 260 mila euro è ripartita in parti uguali tra le singole Comunità montane;
b) una seconda quota, pari a due terzi dello stanziamento totale decurtato della quota di cui al punto a), è ripartita in proporzione alla superficie delle Comunità montane;
c) una terza quota, pari ad un terzo dello stanziamento totale decurtato della quota di cui al punto a), è ripartita in proporzione alla popolazione delle Comunità montane.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo la Regione fa fronte mediante l'utilizzo dei fondi allocati annualmente sul Capitolo 03215 del bilancio annuale di previsione."

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