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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26

Art. 9
Attuazione del Piano energetico regionale
1. Il PER è attuato attraverso piani triennali di intervento approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e programmi annuali approvati dalla Giunta regionale.
2. I programmi di cui al comma 1 individuano i finanziamenti accordati, le tipologie degli interventi ammissibili, le categorie dei soggetti destinatari, i criteri generali per uniformare la valutazione delle proposte, l'entità e le tipologie dei contributi, le modalità di assegnazione, controllo, revoca dei finanziamenti regionali, i termini di presentazione delle domande e di realizzazione dell'intervento, i dati e le informazioni che debbono essere forniti alla Regione relativamente alle fasi di costruzione e di esercizio degli interventi incentivati.
3. Gli enti locali possono richiedere il finanziamento dei piani e progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e all'articolo 4, comma 1, lettera a), sia singolarmente sia in forma associata. Essi possono presentare progetti per conto di altri soggetti, pubblici e privati, purché i progetti siano conformi agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e coerenti con le linee di programmazione energetica regionale e di protezione ambientale. In tal caso il finanziamento regionale viene concesso agli enti locali ai quali spetta instaurare e disciplinare, secondo le forme del proprio ordinamento, ulteriori e separati rapporti con i destinatari ultimi del finanziamento regionale.
4. Sono ammesse domande di finanziamento relative a stralci funzionali purché inquadrati in un progetto organico del quale sia comprovata la funzionalità e la finanziabilità.
5. Le domande debbono essere accompagnate da una apposita relazione illustrativa contenente:
a) l'indicazione di conformità agli obiettivi di programmazione locale e regionale e alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
b) l'indicazione degli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere;
c) l'indicazione dei tempi di realizzazione dell'iniziativa;
d) il piano finanziario con l'individuazione dei mezzi di copertura e della loro ripartizione nel tempo;
e) i riferimenti di conformità ai requisiti prestazionali di cui all'articolo 10;
f) l'indicazione delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi richiesti dalle norme vigenti.
6. Le modalità di erogazione dei finanziamenti relativi ai programmi di iniziativa diretta della Regione sono stabilite di volta in volta nel contesto del programma medesimo. La stipula di accordi volontari di filiera ovvero di progetti d'area di qualificazione energetica costituisce elemento di priorità per l'accesso agli incentivi.
7. Al fine di garantire la funzionalità della spesa regionale al raggiungimento progressivo degli obiettivi di sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, i finanziamenti accordati ai sensi della presente legge decadono ove il destinatario non comunichi all'amministrazione preposta di aver dato inizio alla realizzazione dell'iniziativa entro i termini stabiliti dai programmi di cui al comma 2. Il titolare ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore e di concordare con l'amministrazione preposta la proroga dei termini per la realizzazione del progetto.
8. Per gli interventi che possono accedere ai titoli di efficienza energetica e di valorizzazione delle fonti rinnovabili, i piani di cui al comma 1 stabiliscono i casi nei quali il titolare del finanziamento trasferisce alla Regione la quota parte dei titoli acquisiti tramite gli interventi medesimi.
9. Con regolamento regionale da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono regolate le modalità di utilizzo dei titoli di cui al comma 8.
10. Per la promozione e lo sviluppo di progetti di formazione e aggiornamento professionale, per sostenere le iniziative finalizzate al miglioramento dell'efficienza energetica dei trasporti, compreso l'uso dei carburanti e mezzi a ridotte emissioni inquinanti, per contribuire allo sviluppo di progetti di ricerca ed innovazione tecnologica, per assicurare la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, si applica la normativa regionale in materia.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato sia l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, terzo comma della Costituzione, e in riferimento all'art. 1, commi 7 e 8, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sia la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevate col medesimo ricorso, in relazione all'art. 117, terzo comma della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, terzo comma della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, comma sesto della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, terzo comma della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, commi secondo, lett. g), e terzo, della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione.

Ai sensi dell' art. 43 della L.R. 24 dicembre 2009 n. 24, per l'accesso al sistema regionale previsto dalla presente legge, al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione dei servizi di certificazione energetica degli edifici, è stabilito il versamento di un contributo una tantum di Euro 100,00, da parte di tutti i soggetti che debbono ottenere l'iscrizione all'elenco dei certificatori energetici, secondo modalità di versamento stabilite con atto di Giunta regionale al fine di incrementare l'attività di informazione formazione dei cittadini per l'efficienza ed il risparmio energetico.

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