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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26

TITOLO III
SERVIZI ED OPERATORI
Art. 22
Obblighi di servizio pubblico dei distributori di energia elettrica e gas naturale
1. Gli operatori dei servizi energetici soggetti ad obblighi di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali dell'energia e di valorizzazione delle fonti rinnovabili ai sensi dell' articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e dell' articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000, formulano il piano annuale delle iniziative volte a conseguire il raggiungimento degli obiettivi specifici ad essi assegnati e lo trasmettono alla Regione e agli enti locali interessati entro il 31 maggio di ogni anno, allegando per gli interventi da realizzarsi nel territorio regionale l'elenco delle autorizzazioni richieste nonché, per gli interventi per i quali si chiede l'attivazione della procedura di cui al comma 2, la documentazione richiesta per il rilascio di autorizzazioni, pareri, assensi comunque denominati necessari per la realizzazione degli stessi.
2. L'amministrazione competente può attivare, anche su richiesta degli operatori interessati, una Conferenza di servizi per il coordinamento e l'integrazione dei procedimenti amministrativi e per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione degli interventi.
3. Gli operatori danno informazione alla Regione entro il 31 maggio di ogni anno, dei titoli di efficienza energetica e valorizzazione delle fonti rinnovabili posseduti per rispettare gli obiettivi specifici ad essi assegnati relativi all'anno precedente.
4. La Regione promuove intese con l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas al fine di definire le modalità organizzative e procedimentali volte a coordinare le attività di rispettiva competenza riferite agli obblighi di cui al comma 1, anche attraverso lo scambio di informazioni riguardo alle inottemperanze riscontrate ad alle sanzioni applicate.
5. La Regione promuove accordi con gli operatori dei servizi di cui al comma 1, al fine di coordinare le modalità di raggiungimento degli obiettivi di incremento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e).
Art. 23

(sostituito da art. 3  L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

Qualificazione degli operatori
1. Nell’ambito delle proprie competenze, e coerentemente con le disposizioni nazionali in materia di cui al comma 1 ter dell’articolo 4 ter del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), la Regione promuove la qualificazione degli operatori che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia, tenendo conto della necessità di garantire la loro adeguata competenza e il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, considerando tra l'altro il livello di formazione professionale conseguito anche attraverso corsi specialistici e certificazioni. I piani ed i programmi di cui all’articolo 9 definiscono le modalità attraverso cui l’ammissibilità degli interventi ivi previsti è subordinata al possesso dei requisiti prescritti da parte dell’operatore che installa tali sistemi.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato sia l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, terzo comma della Costituzione, e in riferimento all'art. 1, commi 7 e 8, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sia la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevate col medesimo ricorso, in relazione all'art. 117, terzo comma della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, terzo comma della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, comma sesto della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, terzo comma della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, commi secondo, lett. g), e terzo, della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione.

Ai sensi dell' art. 43 della L.R. 24 dicembre 2009 n. 24, per l'accesso al sistema regionale previsto dalla presente legge, al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione dei servizi di certificazione energetica degli edifici, è stabilito il versamento di un contributo una tantum di Euro 100,00, da parte di tutti i soggetti che debbono ottenere l'iscrizione all'elenco dei certificatori energetici, secondo modalità di versamento stabilite con atto di Giunta regionale al fine di incrementare l'attività di informazione formazione dei cittadini per l'efficienza ed il risparmio energetico.

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