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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26

Capo III

(prima sostituito ex art. 25 con Capo II, Capo III e Capo IV da art. 4 L.R. 27 giugno 2014 n. 7, successivamente sostituita rubrica da art. 4 L.R. 20 maggio 2021, n. 4 )

Attuazione della direttiva 2012/27/UE relativa all'efficienza energetica
Art. 25 novies
Finalità
1. In attuazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa all'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE e nel rispetto dei principi indicati dalla normativa statale di recepimento, la Regione, nell'ambito dei programmi attuativi del PER di cui all'articolo 8, definisce l'obiettivo indicativo regionale di efficienza energetica, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica.
2. Nell'ambito dei medesimi programmi, tenendo conto degli indirizzi e degli strumenti nazionali, oltre che della coerenza con le prescrizioni contenute nel piano di qualità dell'aria previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 155 del 2010, la Regione promuove:
a) le strategie individuate per mobilitare investimenti nella ristrutturazione degli edifici pubblici e privati, al fine di aumentarne le prestazioni energetiche;
b) la diffusione degli "acquisti verdi" da parte della pubblica amministrazione;
c) l'implementazione presso gli enti pubblici e presso le aziende ubicate nel territorio regionale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese (PMI), di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme tecniche vigenti in materia;
d) la diffusione di audit energetici svolti in maniera indipendente da esperti qualificati o accreditati, sostenendo l'attivazione di accordi volontari tra associazioni di soggetti interessati ed organismi qualificati ed accreditati per l'effettuazione di audit energetici;
e) lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento, compresa la microcogenerazione residenziale, e la diffusione di sistemi efficienti per il riscaldamento ed il raffrescamento degli edifici, ed in particolare lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti;
f) il ricorso da parte degli enti pubblici ai contratti di rendimento energetico ed agli altri strumenti finanziari per il risparmio energetico per la realizzazione degli interventi di riqualificazione che prevedono una riduzione dei consumi di energia misurabile e predeterminata;
g) lo sviluppo del sistema dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi);
h) la qualificazione degli operatori dei servizi energetici.
Art. 25 decies
Cogenerazione e reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento
1. Coerentemente alle previsioni nazionali formulate a seguito della valutazione di cui all'articolo 14, comma 1, della direttiva 2012/27/UE, la Regione promuove lo sviluppo del potenziale di cogenerazione ad alto rendimento nonché di sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti.
2. Nella predisposizione degli strumenti di pianificazione urbana e territoriale di propria competenza i Comuni effettuano una valutazione preliminare della potenziale adozione di sistemi di cogenerazione ad alto rendimento o di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, i cui vantaggi superino i costi, valutando altresì gli effetti sulla qualità dell'aria sulla base di quanto prescritto nel piano di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 155 del 2010, a seguito della dell'approvazione di appositi atti di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000.
Art. 25 undecies
Certificazione energetica degli immobili pubblici, acquisti ad alta efficienza energetica e riduzione dei consumi
1. La Regione promuove l'effettuazione della diagnosi e della certificazione energetica degli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche.
2. Le pubbliche amministrazioni, escluse quelle di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, verificano e valutano:
a) nell'ambito delle proprie procedure di acquisto, l'adozione di soluzioni ad alta efficienza energetica, conformemente ai requisiti di cui all'allegato III della direttiva 2012/27/UE e nel rispetto delle condizioni di coerenza ivi previste;
b) per gli edifici di propria competenza, il ricorso a servizi energetici che prevedano una riduzione dei consumi di energia misurabile e predeterminata, basati sui contratti di rendimento energetico di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico privato.
Art. 25 duodecies
Obblighi per le grandi imprese
1. Entro il 5 dicembre 2015 le imprese che non rientrano nella definizione di PMI ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese) sono tenute ad effettuare un audit energetico sul processo produttivo e sugli edifici, svolto in maniera indipendente da esperti qualificati o accreditati. Tale obbligo si applica con i limiti e le metodologie previsti dalla normativa nazionale di recepimento.
Art. 25 terdecies
Autorizzazioni alla costruzione, esercizio e ammodernamento di impianti di produzione energetica
1. Nei casi previsti dall'articolo 14, comma 5, della direttiva 2012/27/UE, il rilascio da parte della Regione e degli altri enti competenti delle autorizzazioni alla costruzione, esercizio e ammodernamento di impianti di produzione energetica è subordinato alle valutazioni ivi previste.
Art. 25 quaterdecies
Sistemi di misurazione
1. Qualora il riscaldamento e il raffreddamento o l'acqua calda per un edificio siano forniti da una rete di teleriscaldamento o da una fonte centrale che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria, entro il 31 dicembre 2016, l'installazione di un contatore individuale di calore o di fornitura di acqua calda.
2. Entro il 31 dicembre 2016 nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centrale o da una rete di teleriscaldamento o da una fonte centrale che alimenta una pluralità di edifici, devono essere installati in ciascuna unità immobiliare sistemi individuali di termoregolazione e di contabilizzazione diretta o indiretta. L'atto di coordinamento tecnico di cui all'articolo 25 stabilisce le modalità di assolvimento di tale obbligo, tenendo conto di quanto previsto in materia dalla normativa nazionale.
3. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva di cui all'articolo 25 quinquies, comma 2, verifica la presenza e la funzionalità dei sistemi di cui al comma 2, inserendo i relativi dati nel rapporto tecnico.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato sia l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, terzo comma della Costituzione, e in riferimento all'art. 1, commi 7 e 8, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sia la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevate col medesimo ricorso, in relazione all'art. 117, terzo comma della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, terzo comma della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, comma sesto della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, terzo comma della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, commi secondo, lett. g), e terzo, della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione.

Ai sensi dell' art. 43 della L.R. 24 dicembre 2009 n. 24, per l'accesso al sistema regionale previsto dalla presente legge, al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione dei servizi di certificazione energetica degli edifici, è stabilito il versamento di un contributo una tantum di Euro 100,00, da parte di tutti i soggetti che debbono ottenere l'iscrizione all'elenco dei certificatori energetici, secondo modalità di versamento stabilite con atto di Giunta regionale al fine di incrementare l'attività di informazione formazione dei cittadini per l'efficienza ed il risparmio energetico.

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