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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 3

NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31

BOLLETTINO UFFICIALE n. 10 del 20 gennaio 2004

Art. 11
Obblighi e sanzioni amministrative
1. Chiunque esercita le attività disciplinate dalla presente legge senza il possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 Euro a 9.000,00 Euro.
2. Chiunque commercializza vegetali e prodotti vegetali provenienti da ditte non autorizzate ai sensi dell'articolo 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro.
3. La mancata o mendace presentazione della dichiarazione di autoproduzione di cui all'articolo 2, comma 5, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 Euro a 600,00 Euro.
4. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 5, comma 1, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere g), h), i) e l) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 Euro a 1.500,00 Euro.
5. La mancata comunicazione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera h), o la mancata restituzione dell'autorizzazione regionale entro i termini previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera l), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 Euro a 600,00 Euro.
6. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro.
7. La mancata o mendace presentazione della denuncia di produzione di cui all'articolo 5, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 Euro a 600,00 Euro.
8. Chiunque non rispetti il disposto di cui all'articolo 6 in materia di commercializzazione diretta del produttore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro.
9. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dalla struttura fitosanitaria regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere f) ed l), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro.
10. Chiunque non ottemperi al divieto di messa a dimora di piante di cui all'articolo 8, comma 1 , lett. g) e h), ha l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ad adempiere. La mancata ottemperanza a tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 Euro a 1.200,00 Euro; gli organi di vigilanza dispongono altresì l'estirpazione delle piante ponendo a carico del trasgressore le relative spese. L'importo della sanzione è raddoppiato nel caso si tratti di ditte autorizzate ai sensi dell'articolo 2 e di ditte che, in base alle risultanze dell'iscrizione alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, si occupano professionalmente della progettazione, della realizzazione e della manutenzione di parchi o giardini.
11. Chiunque non rispetti l'obbligo di estirpazione entro i termini fissati dalla struttura fitosanitaria regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera i), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 Euro a 1.200,00 Euro; gli organi di vigilanza dispongono altresì l'estirpazione delle piante ponendo a carico del trasgressore le relative spese.
12. Chiunque non rispetti gli obblighi e le disposizioni stabilite dai decreti ministeriali di lotta obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro.
13. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981 Sito esterno ed alla legge regionale n. 21 del 1984. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni è la Regione. I proventi derivanti dalle sanzioni applicate affluiscono nel bilancio della Regione Emilia-Romagna.

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