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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 3

NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31

BOLLETTINO UFFICIALE n. 10 del 20 gennaio 2004

Art. 12
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11, al fine di limitare i rischi di diffusione di organismi nocivi, la struttura fitosanitaria regionale può disporre la sospensione cautelare dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 nei seguenti casi:
a) presenza di piante totalmente o parzialmente interessate da processi di deperimento di cui non sia individuabile la causa;
b) presenza di piante con sintomi di organismi nocivi oggetto della direttiva 2000/29/CE;
c) presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi su un numero significativo di piante;
d) impossibilità di dimostrare l'origine delle piante o del loro materiale di propagazione.
2. In caso di recidiva nell'inosservanza delle prescrizioni impartite dalla struttura fitosanitaria regionale l'autorizzazione può essere sospesa fino a tre mesi.
3. In casi di particolare gravità o di inadempienza alle prescrizioni impartite dalla struttura fitosanitaria regionale, quest'ultima può disporre la revoca dell'autorizzazione.
4. Nel caso in cui si riscontri che la ditta autorizzata abbia interrotto l'attività di produzione per un periodo continuativo superiore ai due anni la struttura fitosanitaria regionale dispone la revoca dell'autorizzazione.

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