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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 3

NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31

BOLLETTINO UFFICIALE n. 10 del 20 gennaio 2004

Art. 14
Oneri sui controlli fitosanitari
1. La Giunta regionale pone a carico dei titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, nonché dei destinatari delle attività di controllo previste dall'articolo 8, comma 1, lett. c), d), e) e f) l'onere delle spese sostenute, nella misura individuata con apposito tariffario.
2. Le somme di cui al presente articolo sono riscosse a far data dal trentesimo giorno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna della deliberazione della Giunta regionale contenente il tariffario di cui al comma 1 e le modalità di riscossione. Tali somme sono introitate dalla Regione.

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