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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 3

NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31

BOLLETTINO UFFICIALE n. 10 del 20 gennaio 2004

Art. 15
Disposizioni transitorie e finali
1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge regionale 19 gennaio 1998, n. 3 (Norme sulla produzione vivaistica e la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali ai fini della protezione fitosanitaria. Abrogazione della L.R. 28 luglio 1982, n. 34), della legge 25 novembre 1971, n. 1096 Sito esterno (Disciplina dell'attività sementiera), e della legge 22 maggio 1973, n. 269 Sito esterno (Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento), sono da ritenersi valide a tutti gli effetti fino alla loro sostituzione.
2. Il regolamento regionale 6 settembre 1999, n. 26 (Istituzione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3, della certificazione di controllo volontario, genetico e sanitario, per specie interessanti il settore vivaistico. Abrogazione del Regolamento regionale 28 giugno 1984, n. 36), emanato ai sensi della legge regionale n. 3 del 1998, resta in vigore fino all'adozione del nuovo regolamento di cui all'articolo 7.
3. Le determinazioni adottate dal responsabile della struttura fitosanitaria regionale ai sensi della legge regionale n. 3 del 1998 e della legge regionale 21 agosto 2001, n. 31 (Misure di prevenzione della diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria), conservano la loro efficacia. L'inottemperanza alle prescrizioni contenute in dette determinazioni viene sanzionata conformemente a quanto previsto dalla presente legge

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