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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 3

NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31

BOLLETTINO UFFICIALE n. 10 del 20 gennaio 2004

Art. 2
Autorizzazione regionale
1. Le attività di produzione e commercio dei vegetali e prodotti vegetali disciplinate dalla presente legge sono subordinate al possesso di apposita autorizzazione.
2. Il rilascio dell'autorizzazione spetta alla struttura regionale competente in materia fitosanitaria, nel seguito della presente legge denominata "struttura fitosanitaria regionale".
3. Debbono essere in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1:
a) i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo, con l'esclusione di coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate all'attività sementiera;
b) i commercianti all'ingrosso di piante e di materiali di propagazione vegetale, escluse le sementi se già confezionate ed etichettate da altri;
c) gli importatori da paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o di altri materiali comprese le sementi, di cui all'Allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, relativa alle misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, con sedi operative nel territorio regionale;
d) i produttori o i centri di raccolta collettivi o i centri di spedizione che commercializzano all'ingrosso patate da consumo o frutti di agrumi;
e) i soggetti che commercializzano all'ingrosso tuberi-seme di patate;
f) i produttori e i commercianti all'ingrosso di legnami di cui all'Allegato V, parte A, della direttiva 2000/29/CE, con sedi operative nel territorio regionale.
4. I soggetti di cui al comma 3, lettere b), c), d), e) e f), possono esercitare l'attività a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.
5. Chiunque non in possesso dell'autorizzazione intenda produrre piante e relativi materiali di propagazione, ad eccezione delle sementi, destinati all'esclusivo impiego a fini produttivi all'interno della propria azienda deve preventivamente presentare alla struttura fitosanitaria regionale una dichiarazione attestante le specie e i quantitativi che intende produrre, il luogo di conservazione e la relativa collocazione.
6. Sono esonerati dalla dichiarazione di cui al comma 5 i produttori di piccoli quantitativi di vegetali destinati a superfici di limitata estensione, secondo quanto stabilito dalla struttura fitosanitaria regionale.
7. L'autorizzazione è personale e decade in caso di morte del titolare o di variazione di titolarità dell'impresa che implichi la modifica del numero di partita IVA. Qualora, dopo la decadenza dell'autorizzazione, l'attività prosegua, il successore a titolo universale o particolare o il subentrante deve presentare una nuova domanda di autorizzazione entro sessanta giorni dal subentro. L'attività può proseguire fino al rilascio della nuova autorizzazione o al diniego; possono altresì essere utilizzate fino ad esaurimento le confezioni, le etichette o altri documenti riportanti il precedente numero di autorizzazione.
8. Nel caso di diniego alla domanda di cui al comma 7, la struttura fitosanitaria regionale fissa un termine entro il quale può essere commercializzato il materiale esistente in azienda al momento del subentro.

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