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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 3

NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31

BOLLETTINO UFFICIALE n. 10 del 20 gennaio 2004

Art. 5
Obblighi del titolare di autorizzazione
1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per i soggetti iscritti al Registro regionale dei produttori, il titolare di autorizzazione è soggetto ai seguenti obblighi:
a) tenere presso la sede aziendale una planimetria ove siano riportati l'ubicazione dei terreni destinati al vivaio e al commercio nonché le relative strutture, secondo le modalità tecniche stabilite dalla struttura fitosanitaria regionale;
b) tenere a disposizione per i relativi controlli la documentazione concernente gli acquisti e la cessione dei prodotti disciplinati dalla presente legge;
c) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione su tutta la documentazione amministrativa concernente la propria ditta;
d) controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture seguendo le modalità eventualmente impartite da apposite disposizioni comunitarie, nazionali o regionali e comunicare immediatamente alla struttura fitosanitaria regionale la comparsa o la sospetta presenza di organismi nocivi oggetto della direttiva 2000/29/CE, o di organismi nocivi non conosciuti;
e) evitare di commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali e prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
f) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza il libero accesso ai fondi, ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali e loro prodotti e permettere l'ispezione dei documenti obbligatori;
g) adempiere alle disposizioni impartite dalla struttura fitosanitaria regionale a norma dell'articolo 8;
h) comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro sessanta giorni dal verificarsi della stessa, con la sola esclusione dei dati riguardanti le superfici utilizzate;
i) ottemperare agli impegni sottoscritti in base al regolamento sulla certificazione dei materiali di propagazione emanato a norma dell'articolo 7;
l) restituire entro trenta giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
m) collaborare con la struttura fitosanitaria regionale allo scopo di un più puntuale raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge.
2. Al fine dell'acquisizione di dati statistici, i produttori delle piante e dei relativi materiali di propagazione destinati alla vendita, hanno l'obbligo di denunciare annualmente la propria produzione alla Regione, secondo le modalità dalla stessa stabilite.
3. I soggetti che si limitano a commercializzare le piante ed i relativi materiali di propagazione non prodotti o coltivati in azienda sono tenuti a rispettare solo gli obblighi previsti dal comma 1, lettere b), c), e), f), g), h), l) e m).

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