LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 3
NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31
BOLLETTINO UFFICIALE n. 10 del 20 gennaio 2004
Art. 8
Funzioni della struttura fitosanitaria regionale
1. Alla struttura fitosanitaria regionale compete:
a) applicare sul territorio regionale le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia fitosanitaria;
b) eseguire i controlli e la vigilanza sulla qualità del materiale di propagazione delle piante;
c) eseguire i controlli e la vigilanza sui vegetali e prodotti vegetali oggetto della presente legge nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione;
d) eseguire analisi specialistiche avvalendosi anche di istituti di ricerca e sperimentazione agraria, nonché di laboratori accreditati o di altre istituzioni con specifiche competenze fitosanitarie;
e) controllare lo stato fitosanitario e la rispondenza genetica delle piante e dei relativi materiali di propagazione soggetti a processi di certificazione;
f) istituire quarantene fitosanitarie tese ad impedire la diffusione delle malattie ritenute pericolose e diffusibili;
g) istituire "zone fitosanitarie tutelate" a salvaguardia della produzione vivaistica regionale, prescrivendo per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora di piante e l'estirpazione delle piante a rischio già presenti in esse;
h) vietare temporaneamente, in tutto o in parte del territorio della regione, la messa a dimora di piante appartenenti a specie che possono favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria;
i) rendere obbligatoria l'estirpazione di piante che possono favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria, definendo le specie e le aree soggette al provvedimento;
l) prescrivere tutte le misure fitosanitarie ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati, o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti e quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia;
m) definire strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;
n) fornire supporto tecnico-specialistico in materia fitosanitaria;
o) tenere il Registro regionale dei produttori istituito ai sensi dell'articolo 4.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 la Regione si avvale:
a) di personale qualificato che assume la denominazione di "ispettore fitosanitario";
b) di "agenti accertatori" individuati ai sensi della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale);
c) dei Consorzi fitosanitari provinciali istituiti con legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 (Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alla L.R. 28 luglio 1982, n. 34 e alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7), e di altri enti pubblici non economici operanti in campo agricolo, fitosanitario o della ricerca, previa specifica convenzione;
d) delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni, anche in forma associata, per gli interventi necessari all'attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettere g) e i), previa intesa con le amministrazioni interessate.
3. Gli ispettori fitosanitari e gli agenti accertatori che operano presso enti convenzionati, nell'esercizio delle funzioni relative alla materia disciplinata dalla presente legge, debbono attenersi alle disposizioni impartite dal responsabile della struttura fitosanitaria regionale.
4. Degli atti di cui al comma 1, lettere g), h) e i), deve essere data notizia mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.