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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 3

NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31

BOLLETTINO UFFICIALE n. 10 del 20 gennaio 2004

Art. 9
Funzioni degli ispettori fitosanitari e degli agenti accertatori
1. La Regione individua gli ispettori fitosanitari tra i propri collaboratori o i dipendenti di altri enti pubblici convenzionati e rilascia ai medesimi apposito documento di riconoscimento, dandone comunicazione al Ministero competente, ai sensi della normativa nazionale in materia.
2. Gli ispettori fitosanitari possono adottare tutte le misure ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti e quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi in applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia fitosanitaria.
3. Agli ispettori fitosanitari compete inoltre il rilascio dei certificati fitosanitari e delle autorizzazioni previste dalle normative internazionali, comunitarie e nazionali in materia di esportazione, riesportazione, importazione e transito.
4. Gli ispettori fitosanitari nell'esercizio delle loro funzioni sono titolari dei poteri di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno (Modifiche al sistema penale).
5. La Regione, nel rispetto della normativa generale per l'accesso e del suo sistema di classificazione professionale per posizioni a contenuto tecnico, gestionale o direttivo, dotate di autonomia e responsabilità di risultato su importanti e diversificati processi, garantisce la necessaria specializzazione tecnica degli ispettori fitosanitari prevedendo il possesso di conoscenze scientifiche in ambito agrario, forestale, biologico e la frequenza di specifici corsi di formazione professionale.
6. Gli agenti accertatori svolgono i compiti di controllo, prelievo campioni e accertamento relativi alle funzioni di cui all'articolo 8, comma 1, ad esclusione delle funzioni riservate agli ispettori fitosanitari dai commi 3 e 4 del presente articolo.
7. Per l'espletamento delle loro funzioni gli ispettori fitosanitari, gli agenti accertatori ed il personale della struttura fitosanitaria regionale espressamente incaricato, hanno libero accesso a tutte le stazioni ferroviarie, marittime, autoporti e aeroporti, luoghi di produzione o di stoccaggio di vegetali o prodotti vegetali.

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