LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 3
NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31
BOLLETTINO UFFICIALE n. 10 del 20 gennaio 2004
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La presente legge detta norme in materia di profilassi, produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali, ai fini della tutela fitosanitaria, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale e comunque nel rispetto delle norme statali in materia di profilassi internazionale.
Art. 2
Autorizzazione regionale
1. Le attività di produzione e commercio dei vegetali e prodotti vegetali disciplinate dalla presente legge sono subordinate al possesso di apposita autorizzazione.
2. Il rilascio dell'autorizzazione spetta alla struttura regionale competente in materia fitosanitaria, nel seguito della presente legge denominata "struttura fitosanitaria regionale".
3. Debbono essere in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1:
a) i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo, con l'esclusione di coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate all'attività sementiera;
b) i commercianti all'ingrosso di piante e di materiali di propagazione vegetale, escluse le sementi se già confezionate ed etichettate da altri;
c) gli importatori da paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o di altri materiali comprese le sementi, di cui all'Allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, relativa alle misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, con sedi operative nel territorio regionale;
d) i produttori o i centri di raccolta collettivi o i centri di spedizione che commercializzano all'ingrosso patate da consumo o frutti di agrumi;
e) i soggetti che commercializzano all'ingrosso tuberi-seme di patate;
f) i produttori e i commercianti all'ingrosso di legnami di cui all'Allegato V, parte A, della direttiva 2000/29/CE, con sedi operative nel territorio regionale.
4. I soggetti di cui al comma 3, lettere b), c), d), e) e f), possono esercitare l'attività a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.
5. Chiunque non in possesso dell'autorizzazione intenda produrre piante e relativi materiali di propagazione, ad eccezione delle sementi, destinati all'esclusivo impiego a fini produttivi all'interno della propria azienda deve preventivamente presentare alla struttura fitosanitaria regionale una dichiarazione attestante le specie e i quantitativi che intende produrre, il luogo di conservazione e la relativa collocazione.
6. Sono esonerati dalla dichiarazione di cui al comma 5 i produttori di piccoli quantitativi di vegetali destinati a superfici di limitata estensione, secondo quanto stabilito dalla struttura fitosanitaria regionale.
7. L'autorizzazione è personale e decade in caso di morte del titolare o di variazione di titolarità dell'impresa che implichi la modifica del numero di partita IVA. Qualora, dopo la decadenza dell'autorizzazione, l'attività prosegua, il successore a titolo universale o particolare o il subentrante deve presentare una nuova domanda di autorizzazione entro sessanta giorni dal subentro. L'attività può proseguire fino al rilascio della nuova autorizzazione o al diniego; possono altresì essere utilizzate fino ad esaurimento le confezioni, le etichette o altri documenti riportanti il precedente numero di autorizzazione.
8. Nel caso di diniego alla domanda di cui al comma 7, la struttura fitosanitaria regionale fissa un termine entro il quale può essere commercializzato il materiale esistente in azienda al momento del subentro.
Art. 3
Procedure
1. La Regione stabilisce le procedure da seguire per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, fissando i requisiti di professionalità e le attrezzature minime occorrenti, in funzione del tipo di attività e per ogni categoria di richiedente, nonché il modello di domanda e la documentazione da allegare alla medesima. Di tali atti deve essere data notizia mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Art. 4
Registro regionale dei produttori
1. Presso la struttura fitosanitaria regionale è istituito il Registro regionale dei produttori al quale sono iscritti i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 2. Tale Registro assolve altresì le funzioni del Registro ufficiale dei produttori, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in materia.
Art. 5
Obblighi del titolare di autorizzazione
1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per i soggetti iscritti al Registro regionale dei produttori, il titolare di autorizzazione è soggetto ai seguenti obblighi:
a) tenere presso la sede aziendale una planimetria ove siano riportati l'ubicazione dei terreni destinati al vivaio e al commercio nonché le relative strutture, secondo le modalità tecniche stabilite dalla struttura fitosanitaria regionale;
b) tenere a disposizione per i relativi controlli la documentazione concernente gli acquisti e la cessione dei prodotti disciplinati dalla presente legge;
c) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione su tutta la documentazione amministrativa concernente la propria ditta;
d) controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture seguendo le modalità eventualmente impartite da apposite disposizioni comunitarie, nazionali o regionali e comunicare immediatamente alla struttura fitosanitaria regionale la comparsa o la sospetta presenza di organismi nocivi oggetto della direttiva 2000/29/CE, o di organismi nocivi non conosciuti;
e) evitare di commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali e prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
f) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza il libero accesso ai fondi, ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali e loro prodotti e permettere l'ispezione dei documenti obbligatori;
g) adempiere alle disposizioni impartite dalla struttura fitosanitaria regionale a norma dell'articolo 8;
h) comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro sessanta giorni dal verificarsi della stessa, con la sola esclusione dei dati riguardanti le superfici utilizzate;
i) ottemperare agli impegni sottoscritti in base al regolamento sulla certificazione dei materiali di propagazione emanato a norma dell'articolo 7;
l) restituire entro trenta giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
m) collaborare con la struttura fitosanitaria regionale allo scopo di un più puntuale raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge.
2. Al fine dell'acquisizione di dati statistici, i produttori delle piante e dei relativi materiali di propagazione destinati alla vendita, hanno l'obbligo di denunciare annualmente la propria produzione alla Regione, secondo le modalità dalla stessa stabilite.
3. I soggetti che si limitano a commercializzare le piante ed i relativi materiali di propagazione non prodotti o coltivati in azienda sono tenuti a rispettare solo gli obblighi previsti dal comma 1, lettere b), c), e), f), g), h), l) e m).
Art. 6
Commercializzazione diretta del produttore
1. La commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali disciplinati dalla presente legge, effettuata direttamente dai produttori agricoli ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti), è consentita solo se questi sono in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 2 o di altra autorizzazione alla produzione rilasciata dall'autorità competente della Regione di provenienza.
Art. 7
Certificazione del materiale di propagazione dei vegetali
1. Il Consiglio regionale con apposito regolamento istituisce la certificazione di controllo volontario genetico e sanitario per singole specie interessanti il settore vivaistico.
2. L'elenco delle specie è fissato con determinazione del responsabile della struttura fitosanitaria regionale.
Art. 8
Funzioni della struttura fitosanitaria regionale
1. Alla struttura fitosanitaria regionale compete:
a) applicare sul territorio regionale le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia fitosanitaria;
b) eseguire i controlli e la vigilanza sulla qualità del materiale di propagazione delle piante;
c) eseguire i controlli e la vigilanza sui vegetali e prodotti vegetali oggetto della presente legge nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione;
d) eseguire analisi specialistiche avvalendosi anche di istituti di ricerca e sperimentazione agraria, nonché di laboratori accreditati o di altre istituzioni con specifiche competenze fitosanitarie;
e) controllare lo stato fitosanitario e la rispondenza genetica delle piante e dei relativi materiali di propagazione soggetti a processi di certificazione;
f) istituire quarantene fitosanitarie tese ad impedire la diffusione delle malattie ritenute pericolose e diffusibili;
g) istituire "zone fitosanitarie tutelate" a salvaguardia della produzione vivaistica regionale, prescrivendo per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora di piante e l'estirpazione delle piante a rischio già presenti in esse;
h) vietare temporaneamente, in tutto o in parte del territorio della regione, la messa a dimora di piante appartenenti a specie che possono favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria;
i) rendere obbligatoria l'estirpazione di piante che possono favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria, definendo le specie e le aree soggette al provvedimento;
l) prescrivere tutte le misure fitosanitarie ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati, o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti e quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia;
m) definire strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;
n) fornire supporto tecnico-specialistico in materia fitosanitaria;
o) tenere il Registro regionale dei produttori istituito ai sensi dell'articolo 4.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 la Regione si avvale:
a) di personale qualificato che assume la denominazione di "ispettore fitosanitario";
b) di "agenti accertatori" individuati ai sensi della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale);
c) dei Consorzi fitosanitari provinciali istituiti con legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 (Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alla L.R. 28 luglio 1982, n. 34 e alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7), e di altri enti pubblici non economici operanti in campo agricolo, fitosanitario o della ricerca, previa specifica convenzione;
d) delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni, anche in forma associata, per gli interventi necessari all'attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettere g) e i), previa intesa con le amministrazioni interessate.
3. Gli ispettori fitosanitari e gli agenti accertatori che operano presso enti convenzionati, nell'esercizio delle funzioni relative alla materia disciplinata dalla presente legge, debbono attenersi alle disposizioni impartite dal responsabile della struttura fitosanitaria regionale.
4. Degli atti di cui al comma 1, lettere g), h) e i), deve essere data notizia mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Art. 9
Funzioni degli ispettori fitosanitari e degli agenti accertatori
1. La Regione individua gli ispettori fitosanitari tra i propri collaboratori o i dipendenti di altri enti pubblici convenzionati e rilascia ai medesimi apposito documento di riconoscimento, dandone comunicazione al Ministero competente, ai sensi della normativa nazionale in materia.
2. Gli ispettori fitosanitari possono adottare tutte le misure ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti e quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi in applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia fitosanitaria.
3. Agli ispettori fitosanitari compete inoltre il rilascio dei certificati fitosanitari e delle autorizzazioni previste dalle normative internazionali, comunitarie e nazionali in materia di esportazione, riesportazione, importazione e transito.
4. Gli ispettori fitosanitari nell'esercizio delle loro funzioni sono titolari dei poteri di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
5. La Regione, nel rispetto della normativa generale per l'accesso e del suo sistema di classificazione professionale per posizioni a contenuto tecnico, gestionale o direttivo, dotate di autonomia e responsabilità di risultato su importanti e diversificati processi, garantisce la necessaria specializzazione tecnica degli ispettori fitosanitari prevedendo il possesso di conoscenze scientifiche in ambito agrario, forestale, biologico e la frequenza di specifici corsi di formazione professionale.
6. Gli agenti accertatori svolgono i compiti di controllo, prelievo campioni e accertamento relativi alle funzioni di cui all'articolo 8, comma 1, ad esclusione delle funzioni riservate agli ispettori fitosanitari dai commi 3 e 4 del presente articolo.
7. Per l'espletamento delle loro funzioni gli ispettori fitosanitari, gli agenti accertatori ed il personale della struttura fitosanitaria regionale espressamente incaricato, hanno libero accesso a tutte le stazioni ferroviarie, marittime, autoporti e aeroporti, luoghi di produzione o di stoccaggio di vegetali o prodotti vegetali.
Art. 10
Organi di vigilanza
1. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono affidati agli ispettori fitosanitari e agli agenti accertatori.
2. Il controllo sul possesso delle autorizzazioni di cui all'articolo 2 e il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6 è affidato anche ai Comuni competenti per territorio.
3. La Regione può altresì affidare alle Province, alle Comunità montane e ai Comuni, la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti adottati dalla Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere g), h) e i).
Art. 11
Obblighi e sanzioni amministrative
1. Chiunque esercita le attività disciplinate dalla presente legge senza il possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 Euro a 9.000,00 Euro.
2. Chiunque commercializza vegetali e prodotti vegetali provenienti da ditte non autorizzate ai sensi dell'articolo 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro.
3. La mancata o mendace presentazione della dichiarazione di autoproduzione di cui all'articolo 2, comma 5, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 Euro a 600,00 Euro.
4. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 5, comma 1, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere g), h), i) e l) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 Euro a 1.500,00 Euro.
5. La mancata comunicazione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera h), o la mancata restituzione dell'autorizzazione regionale entro i termini previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera l), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 Euro a 600,00 Euro.
6. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro.
7. La mancata o mendace presentazione della denuncia di produzione di cui all'articolo 5, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 Euro a 600,00 Euro.
8. Chiunque non rispetti il disposto di cui all'articolo 6 in materia di commercializzazione diretta del produttore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro.
9. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dalla struttura fitosanitaria regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere f) ed l), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro.
10. Chiunque non ottemperi al divieto di messa a dimora di piante di cui all'articolo 8, comma 1 , lett. g) e h), ha l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ad adempiere. La mancata ottemperanza a tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 Euro a 1.200,00 Euro; gli organi di vigilanza dispongono altresì l'estirpazione delle piante ponendo a carico del trasgressore le relative spese. L'importo della sanzione è raddoppiato nel caso si tratti di ditte autorizzate ai sensi dell'articolo 2 e di ditte che, in base alle risultanze dell'iscrizione alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, si occupano professionalmente della progettazione, della realizzazione e della manutenzione di parchi o giardini.
11. Chiunque non rispetti l'obbligo di estirpazione entro i termini fissati dalla struttura fitosanitaria regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera i), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 Euro a 1.200,00 Euro; gli organi di vigilanza dispongono altresì l'estirpazione delle piante ponendo a carico del trasgressore le relative spese.
12. Chiunque non rispetti gli obblighi e le disposizioni stabilite dai decreti ministeriali di lotta obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro.
13. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981 ed alla legge regionale n. 21 del 1984. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni è la Regione. I proventi derivanti dalle sanzioni applicate affluiscono nel bilancio della Regione Emilia-Romagna.
Art. 12
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11, al fine di limitare i rischi di diffusione di organismi nocivi, la struttura fitosanitaria regionale può disporre la sospensione cautelare dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 nei seguenti casi:
a) presenza di piante totalmente o parzialmente interessate da processi di deperimento di cui non sia individuabile la causa;
b) presenza di piante con sintomi di organismi nocivi oggetto della direttiva 2000/29/CE;
c) presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi su un numero significativo di piante;
d) impossibilità di dimostrare l'origine delle piante o del loro materiale di propagazione.
2. In caso di recidiva nell'inosservanza delle prescrizioni impartite dalla struttura fitosanitaria regionale l'autorizzazione può essere sospesa fino a tre mesi.
3. In casi di particolare gravità o di inadempienza alle prescrizioni impartite dalla struttura fitosanitaria regionale, quest'ultima può disporre la revoca dell'autorizzazione.
4. Nel caso in cui si riscontri che la ditta autorizzata abbia interrotto l'attività di produzione per un periodo continuativo superiore ai due anni la struttura fitosanitaria regionale dispone la revoca dell'autorizzazione.
Art. 13
Tassa fitosanitaria
1. È istituita la tassa fitosanitaria regionale. La tassa è dovuta dall'importatore e deve essere assolta mediante pagamento su conto corrente postale intestato alla Regione Emilia-Romagna, con obbligo di indicazione nella causale della dicitura "Tassa fitosanitaria", prima dell'inizio delle attività di controllo all'importazione previste dall'articolo 13-quinquies della direttiva 2000/29/CE. La tassa è dovuta nella misura indicata nell'allegato VIII-bis della direttiva 2000/29/CE, introdotto dalla direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa alla modifica della direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. Non è autorizzato il rimborso diretto o indiretto della tassa.
2. Al fine di non pregiudicare gli operatori del settore, l'applicazione della tassa di cui al comma 1 è sospesa fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna di apposito decreto del Presidente della Giunta regionale da adottarsi sulla base di accordo interregionale o altro atto volto ad individuare un termine omogeneo di entrata in vigore della tassa sul territorio di tutte le Regioni interessate. La tassa entra comunque in vigore l'1 gennaio 2005, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2002/89/CE.
Art. 14
Oneri sui controlli fitosanitari
1. La Giunta regionale pone a carico dei titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, nonché dei destinatari delle attività di controllo previste dall'articolo 8, comma 1, lett. c), d), e) e f) l'onere delle spese sostenute, nella misura individuata con apposito tariffario.
2. Le somme di cui al presente articolo sono riscosse a far data dal trentesimo giorno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna della deliberazione della Giunta regionale contenente il tariffario di cui al comma 1 e le modalità di riscossione. Tali somme sono introitate dalla Regione.
Art. 15
Disposizioni transitorie e finali
1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge regionale 19 gennaio 1998, n. 3 (Norme sulla produzione vivaistica e la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali ai fini della protezione fitosanitaria. Abrogazione della L.R. 28 luglio 1982, n. 34), della legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell'attività sementiera), e della legge 22 maggio 1973, n. 269 (Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento), sono da ritenersi valide a tutti gli effetti fino alla loro sostituzione.
2. Il regolamento regionale 6 settembre 1999, n. 26 (Istituzione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3, della certificazione di controllo volontario, genetico e sanitario, per specie interessanti il settore vivaistico. Abrogazione del Regolamento regionale 28 giugno 1984, n. 36), emanato ai sensi della legge regionale n. 3 del 1998, resta in vigore fino all'adozione del nuovo regolamento di cui all'articolo 7.
3. Le determinazioni adottate dal responsabile della struttura fitosanitaria regionale ai sensi della legge regionale n. 3 del 1998 e della legge regionale 21 agosto 2001, n. 31 (Misure di prevenzione della diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria), conservano la loro efficacia. L'inottemperanza alle prescrizioni contenute in dette determinazioni viene sanzionata conformemente a quanto previsto dalla presente legge
Art. 16
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.