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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5

NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2 (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 40 del 25 marzo 2004

Art. 1
Principi generali e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione Sito esterno e del Testo unico emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Sito esterno concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (di seguito denominato "Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 Sito esterno"), ispirandosi ai principi ed ai valori della "Dichiarazione fondamentale dei diritti dell'uomo" del 10 dicembre 1948, della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (di seguito denominata "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea"), agli impegni assunti con la Carta europea dei diritti dell'uomo nella città, sottoscritta a Saint-Denis il 18 maggio 2000 ed alla Convenzione di Strasburgo sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale adottata dal Consiglio d'Europa e ratificata con legge 8 marzo 1994, n. 203 Sito esterno (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B), concorre alla tutela dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi, presenti nel proprio territorio, riconoscendo loro i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
2. La legislazione regionale, ispirandosi all'articolo 3 della Costituzione Sito esterno, è finalizzata al contrasto e al superamento dei fenomeni di razzismo e xenofobia, alla costruzione di una società multiculturale.
3. La legislazione regionale si ispira alla garanzia della pari opportunità di accesso ai servizi, al riconoscimento ed alla valorizzazione della parità di genere ed al principio di indirizzare l'azione amministrativa, nel territorio della regione, al fine di rendere effettivo l'esercizio dei diritti.
4. In conformità ai principi del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 Sito esterno e della legge 8 novembre 2000, n. 328 Sito esterno (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) ed in raccordo con le disposizioni della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), le politiche della Regione e degli Enti locali sono finalizzate:
a) alla rimozione degli ostacoli al pieno inserimento sociale, culturale e politico;
b) al reciproco riconoscimento ed alla valorizzazione delle identità culturali, religiose e linguistiche, ispirandosi ai principi di uguaglianza e libertà religiosa secondo gli articoli 8, 19 e 20 della Costituzione;
c) alla valorizzazione della consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla condizione di cittadino straniero immigrato, come disciplinata dalle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, dall'ordinamento europeo ed italiano.
5. A tale scopo la Regione indirizza la strutturazione del sistema di tutela e promozione sociale degli immigrati alle seguenti finalità:
a) acquisire la conoscenza sul fenomeno migratorio da Stati non appartenenti all'Unione europea, anche ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro;
b) accrescere l'informazione e la sensibilizzazione sul fenomeno dell'immigrazione;
c) promuovere la conoscenza della cultura italiana e delle culture di provenienza dei cittadini stranieri immigrati, al fine di attuare pienamente forme di reciproca integrazione culturale;
d) sostenere iniziative volte a conservare i legami dei cittadini stranieri immigrati con le culture d'origine;
e) individuare e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, allo scopo di garantire per i cittadini stranieri immigrati pari opportunità di accesso all'abitazione, al lavoro, all'istruzione ed alla formazione professionale, alla conoscenza delle opportunità connesse all'avvio di attività autonome ed imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali, comprendendo a tal fine attività di mediazione interculturale;
f) garantire per i cittadini stranieri immigrati adeguate forme di tutela dei diritti e di conoscenza dei doveri previsti dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, dall'ordinamento europeo ed italiano;
g) individuare e rimuovere eventuali condizioni di marginalità sociale;
h) promuovere la comunicazione e la reciproca conoscenza tra cittadini stranieri immigrati ed italiani, singoli od associati;
i) agevolare progetti di cittadini stranieri per il loro rientro nei paesi d'origine, nel rispetto delle competenze della Regione in materia;
l) contrastare i fenomeni che comportano per i cittadini stranieri situazioni di violenza o di grave sfruttamento;
m) promuovere la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale nell'ambito delle istituzioni del proprio territorio;
n) promuovere l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, con particolare attenzione ai processi di inserimento sociale rivolti a donne e minori;
o) garantire condizioni favorevoli allo sviluppo dell'associazionismo promosso dai cittadini stranieri, quale soggetto attivo nei processi di integrazione sociale degli immigrati;
p) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, la realizzazione di interventi di mediazione culturale rivolta ai detenuti stranieri finalizzata a garantire pari opportunità di tutela giuridica e reinserimento sociale;
q) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, percorsi di assistenza e tutela rivolta a minori stranieri non accompagnati, nonché di reinserimento di minori dimessi da istituti penali minorili;
r) promuovere iniziative volte ad individuare e contrastare forme di razzismo o di discriminazione a causa dell'origine etnica, geografica o religiosa.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 7 luglio 2005 pubblicata nella G.U. del 27 luglio 2005, n. 30, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 maggio 2004 e depositato in cancelleria il 31 maggio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b) della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 7 luglio 2005 pubblicata nella G.U. del 27 luglio 2005, n. 30, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, lettera d) e comma 5; 6, 7 e 10, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 maggio 2004 e depositato in cancelleria il 31 maggio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), 114 e 120 della Costituzione.

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