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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5

NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2 (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 40 del 25 marzo 2004

Art. 16
Inserimento lavorativo e sostegno ad attività autonome ed imprenditoriali
1. I cittadini stranieri immigrati hanno diritto a condizioni di pari opportunità nell'inserimento lavorativo e al sostegno ad attività autonome ed imprenditoriali. La Regione e le Province, nell'ambito delle competenze e degli interventi di politica del lavoro disciplinati dalle leggi regionali, favoriscono l'inserimento lavorativo stabile dei cittadini stranieri immigrati in forma di lavoro dipendente, autonomo ed imprenditoriale, anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori.
2. La Regione e le Province sostengono attività promozionali e informative volte ad agevolare, per i cittadini stranieri immigrati, lo sviluppo di attività di tipo autonomo, anche imprenditoriale od in forma cooperativa.
3. La Regione e le Province promuovono e sostengono la realizzazione di programmi sperimentali di intervento sociale finalizzati ad affrontare congiuntamente il tema abitativo ed i percorsi di inserimento formativo e lavorativo. Tali programmi, promossi concordemente dalle parti sociali e dagli Enti locali territorialmente competenti, sono definiti tramite specifici accordi con i soggetti interessati che assumono obblighi per la loro realizzazione.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 7 luglio 2005 pubblicata nella G.U. del 27 luglio 2005, n. 30, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 maggio 2004 e depositato in cancelleria il 31 maggio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b) della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 7 luglio 2005 pubblicata nella G.U. del 27 luglio 2005, n. 30, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, lettera d) e comma 5; 6, 7 e 10, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 maggio 2004 e depositato in cancelleria il 31 maggio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), 114 e 120 della Costituzione.

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