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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5

NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2 (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 40 del 25 marzo 2004

Art. 6 (2)
Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati
1. La Giunta regionale, per coordinare gli interventi per l'immigrazione, anche in raccordo con i Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 Sito esterno, si avvale di una Consulta che ha il compito di:
a) formulare proposte alla Giunta per l'adeguamento delle leggi e dei provvedimenti regionali alle esigenze emergenti nell'ambito del fenomeno migratorio;
b) formulare proposte e pareri sul programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, nonché sugli altri programmi regionali per gli aspetti che riguardano l'immigrazione;
c) supportare l'attività dell'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche;
d) avanzare proposte e pareri in ordine alle iniziative ed agli interventi regionali attuativi della presente legge;
e) supportare la Regione nell'attività di stima cui all'articolo 3 comma 4, lettera c);
f) esprimere parere su ogni altro argomento sottoposto dai competenti organi della Regione.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 7 luglio 2005 pubblicata nella G.U. del 27 luglio 2005, n. 30, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 maggio 2004 e depositato in cancelleria il 31 maggio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b) della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 7 luglio 2005 pubblicata nella G.U. del 27 luglio 2005, n. 30, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, lettera d) e comma 5; 6, 7 e 10, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 maggio 2004 e depositato in cancelleria il 31 maggio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), 114 e 120 della Costituzione.

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