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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5

NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2 (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 40 del 25 marzo 2004

Art. 9
Misure contro la discriminazione
1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 44, comma 12 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 Sito esterno, ed in osservanza dei decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) e 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), la Regione, avvalendosi della collaborazione delle Province, dei Comuni, delle associazioni di immigrati, dell'associazionismo, del volontariato e delle parti sociali, esercita le funzioni di osservazione, monitoraggio, assistenza e consulenza legale per gli stranieri vittime delle discriminazioni, dirette ed indirette, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché delle situazioni di grave sfruttamento di cui al successivo articolo 12.
2. La Regione, ai sensi del comma 1 del presente articolo e di quanto previsto dall'articolo 21 della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", inerente la non discriminazione, istituisce un Centro regionale sulle discriminazioni dotato di autonomia organizzativa, nell'ambito degli indirizzi del programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati di cui all'articolo 3.
3. Regione, Province e Comuni, anche mediante l'attivazione del Difensore civico, promuovono a livello locale azioni per garantire il corretto svolgimento dei rapporti tra cittadini stranieri e pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alla trasparenza, alla uniformità ed alla comprensione delle procedure.
4. Regione ed Enti locali programmano e realizzano iniziative per agevolare l'effettiva possibilità di esercizio dei diritti di difesa e di tutela legale dei cittadini stranieri immigrati.
5. La Regione, nell'ambito del programma triennale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati, approva un piano regionale di attuazione finalizzato alla definizione di azioni contro la discriminazione.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 7 luglio 2005 pubblicata nella G.U. del 27 luglio 2005, n. 30, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 maggio 2004 e depositato in cancelleria il 31 maggio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b) della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 7 luglio 2005 pubblicata nella G.U. del 27 luglio 2005, n. 30, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, lettera d) e comma 5; 6, 7 e 10, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 maggio 2004 e depositato in cancelleria il 31 maggio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), 114 e 120 della Costituzione.

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