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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5

NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 15 luglio 2016, n. 11

(1)

Art. 14
Accesso ai servizi educativi per l'infanzia e diritto allo studio
1. Ai minori presenti sul territorio regionale sono garantite pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici ed agli interventi previsti in materia di diritto allo studio dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 (Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10).
2. La Regione, nell'ambito degli interventi di attuazione della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), promuove, in collaborazione con gli Enti locali, la qualificazione del sistema dei servizi per la prima infanzia, volti alla realizzazione della piena integrazione dei bambini e delle loro famiglie, anche attraverso la reciproca valorizzazione delle culture di origine.
3. La Regione assume il tema dell'integrazione dei bambini stranieri tra gli obiettivi prioritari delle linee orientative di qualificazione della scuola dell'infanzia.
4. La Giunta regionale, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e locali, nell'ambito del sistema scolastico regionale, promuove ed attua iniziative che favoriscano:
a) l'alfabetizzazione ed il perfezionamento della lingua italiana per minori ed adulti;
b) l'educazione interculturale;
c) l'introduzione ed il perfezionamento della conoscenza delle lingue e delle culture di origine dei cittadini stranieri immigrati.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 7 luglio 2005 pubblicata nella G.U. del 27 luglio 2005, n. 30, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 maggio 2004 e depositato in cancelleria il 31 maggio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b) della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 7 luglio 2005 pubblicata nella G.U. del 27 luglio 2005, n. 30, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, lettera d) e comma 5; 6, 7 e 10, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 maggio 2004 e depositato in cancelleria il 31 maggio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), 114 e 120 della Costituzione.

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