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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5

NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 15 luglio 2016, n. 11 L.R. 13 maggio 2024, n. 2

(1)

"Art. 17
Interventi a sostegno di attività od iniziative di enti, associazioni e istituzioni
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, allo scopo di provvedere a sostenere le attività di carattere sociale, culturale ed assistenziale svolte da enti pubblici, nonché associazioni, organizzazioni ed istituzioni private senza fini di lucro, che abbiano una sede permanente nel territorio regionale e che operino da almeno cinque anni, con carattere di continuità e specificità, a favore degli emigrati emiliano-romagnoli e delle loro famiglie, può concedere contributi per lo svolgimento di dette attività.
2. I contributi sono concessi sulla base di programmi annuali delle iniziative da realizzare. I soggetti destinatari sono tenuti a presentare, a consuntivo, la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività ammessa a contributo.
3. La Regione Emilia-Romagna favorisce la realizzazione di iniziative promosse da organizzazioni non governative, nonché attività rivolte alla crescita di una cultura della cooperazione internazionale.
4. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale dell'emigrazione, emana direttive per la concessione di contributi di cui al presente articolo.".

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 7 luglio 2005 pubblicata nella G.U. del 27 luglio 2005, n. 30, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 maggio 2004 e depositato in cancelleria il 31 maggio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b) della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 7 luglio 2005 pubblicata nella G.U. del 27 luglio 2005, n. 30, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, lettera d) e comma 5; 6, 7 e 10, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 maggio 2004 e depositato in cancelleria il 31 maggio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), 114 e 120 della Costituzione.

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