Art. 21
Norme transitorie
1.
Nelle more della costituzione della Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, il programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), è approvato prescindendo dalle proposte ed osservazioni previsti all'articolo 6, comma 1, lettera b).
2.
In deroga a quanto previsto all'articolo 7, comma 2, in sede di prima nomina, la Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati resta in carica fino alla scadenza del successivo mandato amministrativo rispetto a quello di approvazione della presente legge.
3.
La Consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione prevista dal
Titolo III della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 (Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione) assume la denominazione di Consulta regionale per l'emigrazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, comma 13 della presente legge. Essa continua ad operare per le funzioni specifiche in materia di emigrazione, con la composizione risultante dalle modifiche di cui all'articolo 22, comma 15, della presente legge senza la necessità di specifico rinnovo dei propri componenti. Cessa dalla carica il componente del Comitato esecutivo eletto in rappresentanza degli immigrati. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Consulta provvede alla sostituzione di detto componente.
4.
Ai procedimenti riferiti a cittadini stranieri immigrati, non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni della
legge regionale n. 14 del 1990 nel testo previgente le modifiche ed abrogazioni apportate dalla presente legge.
"Art. 21
Composizione della Consulta
1.
La Consulta regionale dell'emigrazione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. È presieduta da un Assessore o da persona designata dalla Giunta regionale, anche al di fuori del proprio seno. Le funzioni di segretario sono svolte da un collaboratore regionale. La Consulta è composta da:
a)
i tre componenti l'Ufficio di Presidenza della Commissione consiliare regionale competente;
b)
un rappresentante per ogni Consulta provinciale dell'emigrazione designato dalle Consulte medesime;
c)
cinque esperti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;
d)
dieci rappresentanti delle organizzazioni ed associazioni, anche di volontariato, a carattere nazionale, che abbiano una sede permanente nel territorio regionale e che operino con specificità e continuità da almeno tre anni in Italia ed all'estero a favore degli emigrati emiliano-romagnoli e delle loro famiglie;
e)
venti rappresentanti degli emiliano-romagnoli, residenti stabilmente all'estero, dei quali almeno cinque giovani, proposti dalle associazioni di corregionali esistenti all'estero, tenuto conto della consistenza numerica, della dislocazione geografica e dell'attività svolta dalle associazioni medesime;
f)
tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
g)
cinque rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale che assistono gli emigrati ed i loro familiari e che operano in campo nazionale e regionale od abbiano uffici all'estero;
h)
un rappresentante designato dall'Unioncamere regionale;
i)
un rappresentante dell'APT (Azienda di promozione turistica regionale);
l)
un rappresentante designato dall'Ufficio regionale del lavoro;
m)
un rappresentante designato da ciascuna delle Università della regione;
n)
un rappresentante designato da ciascuna Azienda per il diritto allo studio universitario della regione;
o)
il Sovrintendente scolastico della regione o un suo delegato.".