LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 15 luglio 2016, n. 11 L.R. 13 maggio 2024, n. 2
e del Testo unico emanato con
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (di seguito denominato "Testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998
"), ispirandosi ai principi ed ai valori della "Dichiarazione fondamentale dei diritti dell'uomo" del 10 dicembre 1948, della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (di seguito denominata "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea"), agli impegni assunti con la Carta europea dei diritti dell'uomo nella città, sottoscritta a Saint-Denis il 18 maggio 2000 ed alla Convenzione di Strasburgo sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale adottata dal Consiglio d'Europa e ratificata con
legge 8 marzo 1994, n. 203
(Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B), concorre alla tutela dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi, presenti nel proprio territorio, riconoscendo loro i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
, è finalizzata al contrasto e al superamento dei fenomeni di razzismo e xenofobia, alla costruzione di una società multiculturale.
e
della legge 8 novembre 2000, n. 328
(Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) ed in raccordo con le disposizioni della
legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), le politiche della Regione e degli Enti locali sono finalizzate:
.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 7 luglio 2005 pubblicata nella G.U. del 27 luglio 2005, n. 30, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 maggio 2004 e depositato in cancelleria il 31 maggio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b) della Costituzione.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 7 luglio 2005 pubblicata nella G.U. del 27 luglio 2005, n. 30, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, lettera d) e comma 5; 6, 7 e 10, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 maggio 2004 e depositato in cancelleria il 31 maggio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), 114 e 120 della Costituzione.



