LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 55
Regolamenti regionali
1. I Regolamenti approvati dalla Giunta regionale sulla base dell'articolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1
(Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni) sono convalidati e ne sono fatti salvi gli effetti prodotti.

2. Fino all'adozione del nuovo Statuto regionale, resta ferma, per i regolamenti di cui al comma 1, la competenza del Consiglio ad adottare norme regolamentari.
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 2 dell'art.17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, con il provvedimento adottato ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.
Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13