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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ (3)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 248 del 30 luglio 2019

Art. 54
Valutazione dei titoli per l'accesso agli impieghi
nelle amministrazioni non statali
1. Nell'ambito del territorio della Regione, ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni non comprese nell' articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione Sito esterno, si accede secondo i criteri stabiliti dal presente articolo, per quanto riguarda la valutazione dei titoli universitari.
2. Al fine di adeguare l'accesso ai pubblici impieghi alla configurazione dei titoli di studio previsti dall'ordinamento universitario e per armonizzare i bandi di concorso delle pubbliche amministrazioni nella valorizzazione dei titoli stessi, con particolare riferimento alla dirigenza e ai titoli di specializzazione, la Giunta regionale, previa intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, sentite la Conferenza Regione-Università e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, adotta una apposita direttiva alle amministrazioni pubbliche regionali, locali ed alle altre non comprese nell' articolo 117, comma secondo, lett. g) della Costituzione Sito esterno.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell' art.17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, con il provvedimento adottato ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.

Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13

La  Corte costituzionale , con  sentenza  n. 152 del 21 maggio - 26 luglio 2024, pubblicata nella G.U. del 31 luglio 2024, n. 31 ha dichiarato l'illegittimità  costituzionale    dell'art. 49,  comma  1, lettera b), della presente legge,  limitatamente  alle  parole  «,  ferma restando l'eventuale applicazione del  titolo  III,  capo  II,  della legge regionale n. 24 del 1994».

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