LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ
CAPO III
Comunità e territori montani
Art. 17
Sviluppo delle zone montane
1. La Regione assume la valorizzazione delle zone montane come impegno prioritario.
2. I Comuni e le Comunità montane, unitamente alle Province ed alla Regione, cooperano nella realizzazione di un sistema integrato di azioni intersettoriali per lo sviluppo delle zone montane, attraverso strumenti di programmazione negoziata definiti con apposita legge regionale.
Art. 18
(abrogato da art. 5 L.R. 30 giugno 2008, n. 10)
Organi delle Comunità montane
abrogato
Art. 19
Garanzie delle minoranze
1. In tutti i casi in cui la legge prevede una rappresentanza delle minoranze consiliari in seno ad enti od organi sovracomunali, deve essere garantita una elezione priva di ingerenze da parte della maggioranza nella scelta dei rappresentanti della minoranza. Deve altresì essere garantito il permanere del rapporto fiduciario tra maggioranza o minoranza dei singoli Comuni ed i rispettivi rappresentanti.
Art. 20
(abrogato da art. 29 L.R. 21 dicembre 2012, n. 21)
Adeguamento degli statuti
abrogato.
Art. 21
(abrogato da art. 29 L.R. 21 dicembre 2012, n. 21)
Autonomia organizzativa
abrogato.
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 2 dell'art.17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, con il provvedimento adottato ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.
Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13