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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ (3)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 248 del 30 luglio 2019

CAPO III
Comunità e territori montani
Art. 17
Sviluppo delle zone montane
1. La Regione assume la valorizzazione delle zone montane come impegno prioritario.
2. I Comuni e le Comunità montane, unitamente alle Province ed alla Regione, cooperano nella realizzazione di un sistema integrato di azioni intersettoriali per lo sviluppo delle zone montane, attraverso strumenti di programmazione negoziata definiti con apposita legge regionale.
Art. 18
Organi delle Comunità montane
abrogato
Art. 19
Garanzie delle minoranze
1. In tutti i casi in cui la legge prevede una rappresentanza delle minoranze consiliari in seno ad enti od organi sovracomunali, deve essere garantita una elezione priva di ingerenze da parte della maggioranza nella scelta dei rappresentanti della minoranza. Deve altresì essere garantito il permanere del rapporto fiduciario tra maggioranza o minoranza dei singoli Comuni ed i rispettivi rappresentanti.
Adeguamento degli statuti
abrogato.
Autonomia organizzativa
abrogato.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell' art.17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, con il provvedimento adottato ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.

Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13

La  Corte costituzionale , con  sentenza  n. 152 del 21 maggio - 26 luglio 2024, pubblicata nella G.U. del 31 luglio 2024, n. 31 ha dichiarato l'illegittimità  costituzionale    dell'art. 49,  comma  1, lettera b), della presente legge,  limitatamente  alle  parole  «,  ferma restando l'eventuale applicazione del  titolo  III,  capo  II,  della legge regionale n. 24 del 1994».

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