LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
BOLLETTINO UFFICIALE n. 248 del 30 luglio 2019
(2), alla Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'
articolo 25 della legge regionale n. 3 del 1999, si applicano le disposizioni degli articoli da 31 a 35 della presente legge.
, per questioni di legittimità costituzionale riguardanti atti legislativi dello Stato, invasivi delle prerogative delle autonomie territoriali.
ed in base all'accordo generale sancito, ai sensi dell'
articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), e dell'
articolo 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998
, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come modificato in data 4 novembre 1999 ed integrato in data 20 gennaio 2000.".
Ai sensi del comma 2 dell' art.17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, con il provvedimento adottato ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.
Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13
La Corte costituzionale , con sentenza n. 152 del 21 maggio - 26 luglio 2024, pubblicata nella G.U. del 31 luglio 2024, n. 31 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, lettera b), della presente legge, limitatamente alle parole «, ferma restando l'eventuale applicazione del titolo III, capo II, della legge regionale n. 24 del 1994».


