CAPO I
Attribuzione di funzioni
Art. 10
2. Il provvedimento di autorizzazione, in relazione al carattere ed alla rilevanza dell'iniziativa scientifica, determina il periodo di validità, comunque non superiore ad un anno, le persone autorizzate, le specie fungine oggetto di raccolta ed i relativi quantitativi.
Art. 11
Funzioni amministrative in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati
1. La Giunta regionale, acquisite le proposte delle Province, sentita la competente Commissione consiliare, predispone il programma regionale degli interventi di bonifica e ripristino ambientale sulla base dell'analisi di rischio applicata all'anagrafe dei siti prevista dall'
articolo 17, comma 12, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio). Per l'applicazione dell'analisi di rischio la Regione si avvale di ARPA coordinandone l'attività. La Regione è altresì competente a formulare la proposta dei siti di interesse nazionale, di cui all'articolo 17, comma 14, dello stesso decreto, e ad esprimere l'intesa con il Ministro dell'ambiente, ai fini dell'approvazione dei progetti relativi ai medesimi siti.
2. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 5, sono attribuite alle Province le funzioni in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati previste all'
articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 , ivi compresa la gestione dei finanziamenti degli interventi riferita ai siti di interesse nazionale e ai siti del programma regionale. Qualora l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area compresa nel territorio di più Province, il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Provincia il cui territorio è maggiormente interessato, previa acquisizione dell'intesa dell'altra Provincia coinvolta. Con direttiva della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono individuati gli interventi di interesse regionale per i quali la Regione partecipa alla Conferenza dei Servizi convocata per l'approvazione degli stessi.
3. Nei casi in cui il progetto e gli interventi siano approvati dalla Provincia, le garanzie finanziarie previste dall'
articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997 e dall'articolo 10, comma 9, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'
articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni) per la corretta esecuzione e completamento degli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente dei siti inquinati, sono prestate a favore della Provincia.
4. L'anagrafe dei siti da bonificare, di cui al comma 1, è istituita dalla Regione che si avvale per la gestione di ARPA, in applicazione degli indirizzi stabiliti dalla Regione e sulla base dei dati forniti dai Comuni e dalle Province.
5. La Giunta regionale, acquisite le proposte delle Province, sentita la competente Commissione consiliare, predispone il piano relativo agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale, ad iniziativa degli interessati che hanno presentato la comunicazione di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'Ambiente n. 471 del 1999.
Art. 12
Attribuzioni in materia di stoccaggio di prodotti energetici