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LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

CAPO III
Modificazioni di leggi regionali
Art. 27
1.
Il secondo periodo del comma 3 dell' articolo 12 della legge regionale n. 17 del 1991 è sostituito dal seguente:
"Tali somme sono utilizzate per interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione e rinaturalizzazione ambientale e paesistica prioritariamente delle aree interessate e per attività di pianificazione, controllo, studio, ricerca e sperimentazione, secondo le modalità ed i fini di cui all'articolo 27, in materia di attività estrattive nonché in materia di difesa del suolo e della costa, per quanto in connessione con le attività estrattive.".
Art. 28
1.
Al comma 2 dell' articolo 2 della legge regionale 19 aprile 1995 n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) le parole da:
"un Comitato tecnico interdipartimentale"
fino a:
"ambientali e produttive"
sono sostituite dalle parole:
"un Comitato tecnico composto dai rappresentanti delle Direzioni generali della Regione competenti in materia di sanità ed ambiente.".
Art. 29
1. Il comma 3 dell' articolo 3 della legge regionale n. 44 del 1995 è abrogato.
2.
Al comma 4 dell' articolo 3 della legge regionale n. 44 del 1995, dopo le parole:
"tra i rappresentanti delle Province, delle Aziende-USL e dell'ARPA"
sono aggiunte le parole
"e i tre Sindaci componenti il Comitato di indirizzo di cui all'articolo 8.".
Art. 30
1.
Dopo la lettera t bis) del comma 1 dell' articolo 5 della legge regionale n. 44 del 1995, è aggiunta la seguente:
"t ter) gestire il sistema delle reti idro-meteo-pluviometriche della Regione, nell'ambito degli indirizzi forniti dalla Regione e degli accordi definiti con gli enti proprietari.".
Art. 31
1.
La lettera a) del comma 2 dell' articolo 6 della legge regionale n. 44 del 1995, è sostituita dalla seguente:
"a) il programma triennale e annuale delle attività;"
e la lettera e) del comma 2 dell' articolo 6 della legge regionale n. 44 del 1995 è abrogata.
2.
Il comma 3 dell' articolo 6 della legge regionale n. 44 del 1995 è sostituito dal seguente:
"3. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 2 predispone gli atti istruttori occorrenti all'esercizio delle funzioni di controllo, vigilanza e valutazione sull'ARPA, fornendo il supporto al Comitato di indirizzo di cui all'articolo 8 ed alla Giunta regionale secondo le rispettive competenze.".
Art. 32
1.
Alla lettera b) del comma 1 dell' articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995 le parole:
"programma annuale di attività;"
sono sostituite dalle seguenti:
"programma triennale e annuale delle attività;"
.
2.
La lettera d) del comma 2 dell' articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995 è sostituita dalla seguente:
"d) tre Sindaci, o loro delegati, designati dai Sindaci componenti la Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all' articolo 25 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).".
3.
Al comma 3 dell' articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995, le parole:
"cinque anni"
sono sostituite dalle seguenti:
"sino alla scadenza del mandato elettivo"
.
Art. 33
1.
Il comma 7 dell' articolo 9 della legge regionale n. 44 del 1995 è sostituito dal seguente:
"7. Al Direttore generale, al Direttore tecnico e al Direttore amministrativo si applica il trattamento normativo previsto rispettivamente per i Direttori generali della Giunta e per i dirigenti della Regione ai sensi della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).".
2.
Dopo il comma 7 dell' articolo 9 della legge regionale n. 44 del 1995, è aggiunto il seguente:
"7 bis. La valutazione annuale del Direttore generale dell'ARPA è effettuata dalla Giunta regionale.".
Art. 34
1.
Al comma 1 dell' articolo 11 della legge regionale n. 44 del 1995, dopo le parole:
"dalla costituzione dell'ARPA"
sono aggiunte le seguenti:
"sulla base degli indirizzi generali fissati dalla Giunta regionale"
.
2.
Le lettere a), b) e c) del comma 2 dell' articolo 11 della legge regionale n. 44 del 1995, sono sostituite dalle seguenti:
"a) i criteri per la definizione e gestione della dotazione organica;
b) i criteri per la definizione dell'assetto organizzativo;
c) la struttura e l'articolazione del programma triennale e annuale delle attività di cui all'articolo 12;".
Art. 35
1.
L' articolo 12 della legge regionale n. 44 del 1995 è sostituito dal seguente:
"Art. 12
Programma triennale e annuale delle attività
1. Il programma triennale e annuale delle attività definisce le linee strategiche dell'attività dell'ARPA, ed è adottato dal Direttore generale.
2. La struttura e le articolazioni del programma triennale e annuale delle attività, a livello regionale e provinciale, sono definite dal regolamento di cui all'articolo 11.
3. Il programma triennale e annuale delle attività contiene, anche, le prestazioni che ARPA è tenuta a fornire alla Regione ed al sistema delle Autonomie locali in relazione a quanto previsto nell'accordo di programma di cui all'articolo 3.".
Art. 36
1. Il comma 2 dell' articolo 14 della legge regionale n. 44 del 1995 è abrogato.
Art. 37
1. Il comma 5 dell' articolo 15 della legge regionale n. 44 del 1995 è abrogato.
Art. 38
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell' articolo 16 della legge regionale n. 44 del 1995 le parole:
"programma annuale di attività della Sezione provinciale"
sono sostituite dalle seguenti:
"programma triennale e annuale delle attività"
.
Art. 39
1. Il comma 6 dell' articolo 17 della legge regionale n. 44 del 1995 è abrogato.
Art. 40
1.
L' articolo 18 della legge regionale n. 44 del 1995 è sostituito dal seguente:
"Art. 18
Coordinamento con l'Agenzia europea per l'ambiente, l'APAT
1. La Regione stipula con l'Agenzia europea per l'ambiente, di cui al regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo all'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), e con altri enti ed istituti di ricerca, internazionali, nazionali e regionali, pubblici e privati, apposite convenzioni, finalizzate all'espletamento dei compiti e delle attività dell'ARPA .
2. L'ARPA collabora con l'Agenzia europea per l'ambiente e con APAT in attuazione delle convenzioni di cui al comma 1.".
Art. 41
1.
Il comma 3 dell' articolo 19 della legge regionale n. 44 del 1995 è sostituito dal seguente:
"3. In particolare formano oggetto di consultazione i documenti programmatici dell'ARPA.".
2.
Al comma 4 dell' articolo 19 della legge regionale n. 44 del 1995, dopo le parole:
"procedimento amministrativo e del diritto di accesso"
, sono inserite le seguenti:
"e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39 (Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente)."
.
Art. 42
1.
Dopo l' articolo 26 della legge regionale n. 44 del 1995 è aggiunto il seguente:
"Art. 26 bis
Disposizioni transitorie per il trattamento normativo dei Direttori generale, tecnico e amministrativo
1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 7 trovano applicazione anche per gli incarichi in essere all'entrata in vigore della medesima disposizione.".
Art. 43
Abrogazione degli articoli 20, 27, 28 e 29 della legge regionale n. 44 del 1995
1. Gli articoli 20, 27, 28 e 29 della legge regionale n. 44 del 1995 sono abrogati.
Art. 44
Modifiche all' articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1996 e disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
1.
Dopo la lettera b) del comma 5 dell' art. 13 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) è aggiunta la seguente:
"c) 25,82 euro ogni mille chilogrammi se prodotti in ambiti territoriali ottimali diversi da quelli ove ha sede la discarica o l'impianto di incenerimento senza recupero di energia, fatti salvi eventuali accordi di pianificazione.".
2.
Dopo il comma 6 dell' art. 13 della legge regionale n. 31 del 1996, è aggiunto il seguente:
"6 bis. Gli scarti ed i sovvalli di cui all' articolo 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) conferiti in discarica sono soggetti al pagamento del tributo speciale nella misura del 20 per cento dell'ammontare stabilito dal precedente comma 1, a condizione che i rifiuti o i prodotti ottenuti dalle succitate operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio siano effettivamente ed oggettivamente destinati al recupero di materia o di energia. La Giunta regionale individua la percentuale minima di recupero che gli impianti di selezione automatica, riciclaggio, recupero o compostaggio devono raggiungere e le relative caratteristiche qualitative dei rifiuti, degli scarti e dei sovvalli per poter usufruire del pagamento del tributo speciale in misura ridotta e stabilisce le relative modalità di verifica, prevedendo altresì la tempistica di adeguamento.".
3. L'ammontare dell'imposta di cui all' articolo 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995 è fissato con deliberazione della Giunta regionale. (3)
Art. 45
1.
Dopo il comma 2 dell' articolo 18 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani), è aggiunto il seguente:
"2 bis. I regolamenti di cui all'articolo 6, comma 1, prevedono forme di riduzione della tariffa commisurate alle quantità di rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata.".
Art. 46
1.
Dopo il comma 1 dell' articolo 18 bis della legge regionale n. 25 del 1999 sono aggiunti i seguenti:
"1 bis. Nella convenzione per l'affidamento del servizio sono fissati gli standard di prestazione e di qualità che i gestori devono assicurare nello svolgimento delle attività di raccolta anche differenziata e di avvio al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti, nonché le penali per le eventuali inadempienze contrattuali. Gli standard di prestazione e di qualità devono essere funzionali al raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata indicato nel piano d'ambito, che non può comunque essere inferiore alla percentuale stabilita dalla normativa vigente.
1 ter. La Giunta regionale negli indirizzi e linee guida di cui all'articolo 8 sexies, comma 1, lettera a) definisce anche i criteri per la quantificazione e la finalizzazione delle penali introitate dall'Agenzia. Gli introiti derivanti dall' applicazione delle penali suddette, qualora si riscontri il mancato raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata prevista dalla normativa vigente, sono destinati al finanziamento di iniziative di sostegno e sviluppo della raccolta differenziata medesima, individuate in un apposito programma e concordate tra Agenzia d'ambito ed ente gestore. Il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata è verificato annualmente dall'Osservatorio regionale sui rifiuti sulla base delle modalità e dei criteri di calcolo fissati dalla Giunta regionale con proprio atto.".
Art. 47 (4)
1.
Dopo l' articolo 25 bis della legge regionale n. 25 del 1999 è aggiunto il seguente:
"Art. 25 ter
Metodo tariffario
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è stabilito il metodo per definire la tariffa relativa al servizio idrico integrato ed alla gestione dei rifiuti, sentite le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale e previo parere della Commissione consiliare competente.
2. Il metodo è determinato tenendo conto di meccanismi incentivanti il risparmio delle risorse ambientali per la sostenibilità dello sviluppo, della qualità del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari al servizio, dell'entità dei costi di gestione e dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito in modo che sia assicurata la copertura dei costi di investimento e di esercizio, nonché di quanto previsto dall'articolo 14, commi 4 e 4 bis della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche).
3. Il metodo dovrà tenere conto degli oneri relativi alla tutela della risorsa idrica nel territorio montano al fine di favorire la riproducibilità della risorsa nel tempo e il conseguimento di un più elevato livello di qualità. I suddetti fondi sono assegnati dalle Agenzie d'Ambito alle Province sulla base di accordi di programma per contribuire all'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse. In particolare, le attività sono esclusivamente finalizzate alla manutenzione ordinaria del territorio montano, intendendosi per tale il complesso di quegli interventi solitamente di piccola dimensione, caratterizzati dalla continuità e periodicità dell'azione e volti al mantenimento della funzionalità degli elementi territoriali sia naturali e sia di origine antropica.
4. Per le successive determinazioni della tariffa il metodo tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.".

Note del Redattore:

Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell' art. 2 L.R. 18 febbraio 2005 n. 6, i territori sottoposti alla disciplina dettata dal presente Titolo sono da intendersi "siti della Rete natura 2000".

Ai sensi dell' art. 30 della L.R. 24 marzo 2004 n. 6, l'art. 16 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 è abrogato.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 335 del 14 luglio 2005 pubblicata sulla G.U. del 3 agosto 2005, n. 31 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 14 giugno 2004 e depositato in cancelleria il 22 giugno 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 335 del 14 luglio 2005 pubblicata sulla G.U. del 3 agosto 2005, n. 31 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 14 giugno 2004 e depositato in cancelleria il 22 giugno 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m) e terzo comma della Costituzione.

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