LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 11
ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI OPERATORE PROFESSIONALE NATUROPATA DEL BENESSERE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 36 del 22 febbraio 2005
Art. 1
Finalità
1. La presente legge ha lo scopo di riconoscere ed istituire la figura dell'Operatore professionale naturopata del benessere (di seguito indicato come 'naturopata') al fine di garantire all'operatore una qualifica per le prestazioni o servizi che ne derivano ed al cittadino la garanzia di una qualificata professionalità dell'operatore stesso.