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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 11

ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI OPERATORE PROFESSIONALE NATUROPATA DEL BENESSERE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 36 del 22 febbraio 2005

Art. 2
Definizione e principi
1. Per naturopatia si intende l'insieme di metodi naturali per garantire e migliorare la qualità della vita.
2. II naturopata è un operatore non sanitario del benessere che realizza pratiche che stimolano le risorse naturali dell'individuo e sono mirate al benessere, alla difesa ed al ripristino delle migliori condizioni della persona, alla rimozione degli stati di disagio psicofisico e, quindi, volte a generare una migliore qualità della vita.
3. Il naturopata opera nei seguenti ambiti:
a) educativo: educare le persone a conoscere e gestire il proprio equilibrio psicofisico indicando i comportamenti più idonei da seguire;
b) preventivo: riconoscere in stili di vita inadeguati e patogeni la causa sempre più frequente di un peggioramento della qualità della vita ed insegnare ai clienti stili di vita e metodiche per il recupero ed il mantenimento di condizioni di benessere;
c) assistenziale: aiutare il cliente a riconoscere propri eventuali squilibri psico-fisico-emotivi o predisposizioni ad essi e proporre metodiche dolci per favorire il ripristino dell'equilibrio e del benessere secondo una visione olistica della persona.

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