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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 11

ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI OPERATORE PROFESSIONALE NATUROPATA DEL BENESSERE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 36 del 22 febbraio 2005

Art. 3
Profilo professionale e competenze
1. Il naturopata è in possesso di un diploma conseguito, presso un istituto pubblico o privato accreditato, al termine di un percorso formativo triennale di 1200 ore, di cui 200 di pratica, dopo il superamento di verifiche annuali e di un esame finale con discussione di una tesi e conseguente valutazione di merito.
2. Il naturopata promuove il benessere e il mantenimento della salute dell'individuo attraverso:
a) l'osservazione della costituzione del terreno per una valutazione olistica del cliente;
b) l'educazione-informazione sull'alimentazione naturale, sull'igiene, sull'attività fisica e sugli stili di vita;
c) l'educazione all'abitare secondo principi di architettura organica ed ecologica;
d) l'utilizzo di tecniche quali il massaggio, il rilassamento e la respirazione;
e) l'utilizzo di rimedi della fitoterapia tradizionale, di integratori alimentari, di olii essenziali per uso esterno e di floriterapia;
f) lo stimolo delle potenzialità di autoguarigione dell'organismo;
g) lo sviluppo nel soggetto di una presa di coscienza delle proprie dinamiche relazionali e conflittuali.
3. Le pratiche svolte dal naturopata non hanno carattere di prestazioni sanitarie e non si prefiggono la diagnosi, la cura e la riabilitazione di patologie specifiche, né la prescrizione di farmaci o diete.
4. Il naturopata opera di norma in centri di benessere, palestre, centri fitness, centri estetici, strutture termali e di balneazione ed in ambiti, anche propri, in coerenza con le competenze di cui al presente articolo.

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